I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Oneri e spese dovute sull'accertamento esecutivo, questioni aperte in caso di pagamento successivo alla scadenza

di Cristina Carpenedo (*) e Tommaso Ventre (**) - Rubrica a cura di Anutel

La riforma della riscossione potenziata nel nuovo avviso di accertamento esecutivo obbliga a indicare, in ragione dell'assorbimento della funzione propria della cartella e dell'ingiunzione, gli oneri e le spese che maturano in caso di mancato pagamento entro il termine previsto.
La disciplina dettata con la legge 160/2019 ha previsto regimi diversi a seconda del soggetto che conduce l'azione di riscossione coattiva.

Le spese e gli oneri in caso di gestione diretta o affidamento al concessionario
In caso di riscossione diretta dell'ente ovvero mediante iscritto all'albo o società pubblica, si applica l'interesse legale maggiorabile fino a 2 punti come previsto dall'articolo 1 del comma 802 della legge 160/2019, e gli oneri di riscossione pari al 3 per cento fino a un massimo di 300 euro, se il debitore versa entro 60 giorni successivi all'esecutività, che raggiungono il 6 per cento fino a un massimo di 600 euro se il pagamento avviene oltre questo termine, in base alle indicazioni contenute nel comma 803. Queste somme sono destinate a compensare l'ente impositore per le attività di riscossione coattiva poste in essere.

Le spese e gli oneri in caso di affidamento ad Ader
In caso di affidamento ad Ader, la lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 ha previsto una eccezione alla regola generale e gli oneri della riscossione sono destinati a compensare l'attività dell'Ader. Gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68 per cento) sono diversi e decorrono a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto e gli oneri di riscossione sono pari al 3 per cento del carico non riscosso per i pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che diventano del 6 per cento per i pagamenti effettuati oltre quessto termine senza alcun limite agli importi.

Il problema del pagamento nelle more dell'attivazione delle attività da parte di Ader
Se la riscossione coattiva viene svolta direttamente dal Comune o tramite un concessionario dello stesso non si pongono problemi laddove il contribuente paghi prima o dopo la trasmissione del carico da riscuotere.
Se invece il debitore provvede a effettuare il pagamento dopo il termine previsto ma prima che il carico sia stato trasmesso ad Ader sorge il problema della diversa quantificazione degli interessi e degli oneri della riscossione oltre che della diversa legittimazione alla riscossione degli stessi.
Posto che la norma innesca la fase della riscossione coattiva per il solo decorso del termine indipendentemente dal momento operativo dell'affidamento in carico, è ragionevole ritenere che l'importo da applicare sia strettamente correlato alla fase in cui si trova l'atto. Fino a quando non si procederà all'affidamento in carico, ovvero alla formale trasmissione del carico ad Ader gli interessi e gli oneri sono quelli previsti dal comma 802 e 803 del medesimo articolo 1. Se invece il versamento tardivo avviene dopo l'affidamento in carico, l'agente della riscossione dovrà procedere alla riscossione degli accessori maturati, sempre se non inferiori agli importi minimi indicati.
La dinamica descritta si fonda sulla titolarità soggettiva dell'azione di riscossione alla data del pagamento e deve essere esplicitata nell'atto di accertamento per permettere al debitore di completare l'adempimento. Sul punto pare quindi opportuno indicare nell'avviso di accertamento che la riscossione coattiva sarà esercitata tanto dall'ente tanto dall'agente della riscossione. In questo modo sono fatti salvi gli obblighi di informativa nei confronti del contribuente e l'ente può incamerare senza problemi i pagamenti tardivi ricevuti prima dell'affidamento in carico.
L'applicazione degli oneri e delle spese si estende anche alla fase di gestione della dilazione rilasciata dall'ente impositore, a nulla rilevando l'effetto derivante dalla presentazione, pur nei termini, di una istanza di dilazione posto che le somme saranno incassate dopo la data prevista per il pagamento.
Va segnalato infine che a oggi non è stato ancora emanato il decreto che dovrebbe disciplinare le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo e che, nelle more, la lettera b) del comma 792 dell'articolo 1 ha previsto che sia l'ufficio dell'ente a determinare queste modalità. Sarebbe tuttavia opportuno, stante la pluralità di enti serviti che nel caso di affidamento ad Ader fosse la stessa a fornire precise indicazioni, in ordine alla modalità di trasmissione delle informazioni necessarie a trasmettere il carico derivante da accertamento esecutivo. Queste indicazioni operative sarebbero anche fonte di importante coordinamento per il trasferimento dei flussi anche agli altri soggetti.

(*) Funzionario responsabile della riscossione di ente pubblico

(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel