I temi di NT+L'ufficio del personale

Orario di lavoro, esigibilità delle mansioni, riserve nei concorsi e mansioni superiori

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Il tempo della formazione è orario di lavoro
La Corte di giustizia Ue (sezione X), con la sentenza 28 ottobre 2021, resa nella causa C-909/19, ha dichiarato che: «L'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce "orario di lavoro", ai sensi di questa disposizione».

Esigibilità delle mansioni
La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 30924/2021 ha confermato che ai dipendenti inquadrati in categoria B e con profilo professionale di «Operatore dei servizi socio-educativi» sono richiedibili le prestazioni di pulizia di tutti i locali sede di lavoro, in quanto correttamente rientranti nell'inquadramento, conformemente all'articolo 52 del Dlgs 165/2001 e alle declaratorie professionali allegate al Ccnl di riferimento.
Si tratta di prestazioni che, se rese in orario ordinario e anche se eccedenti un eventuale mansionario adottato dall'ente, hanno connotazioni qualitative e quantitative che non determinano una diversa determinazione del relativo corrispettivo e non hanno carattere dequalificante.

Riserve nei concorsi
Non è consentito sanare il possesso dei titoli di riserva oltre il termine stabilito per la presentazione delle candidature, a prescindere anche dal fatto che l'amministrazione sia, già e comunque, a conoscenza della circostanza. Il Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza n. 6900/2021 ha, infatti, rammentato che il candidato in concorso pubblico in possesso di titoli di riserva è tenuto a dichiararlo nella domanda di partecipazione, stante il chiaro disposto dell'articolo 16 del Dpr 487/1994 che recita «i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire […] all'amministrazione interessata, […] entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva […] già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Questa documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni».

Mansioni superiori di fatto
«È […] principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte […] quello alla cui stregua in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'articolo 52, quinto comma del Dlgs 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio previsto dall'articolo 36 della Costituzione (Cassazione n. 14775/2010, Cassazione n. 18808/2013, Cassazione n. 2102/2019). Al principio enunciato consegue che il diritto a essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge – Dlgs 165/2001 articolo 52, comma 5, – e pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi […]». Lo ha confermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 30320/2021.