Personale

Orario straordinario, va sempre autorizzato preventivamente dal dirigente

La struttura deve mettere a base delle proprie valutazioni concrete esigenze organizzative, produttive e di servizio

di Pietro Alessio Palumbo

Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di regioni ed enti locali sono rivolte a fronteggiare situazioni non abituali ma "eccezionali" e pertanto non possono essere utilizzate come fattore regolare di programmazione del tempo di servizio e di copertura dell'orario di lavoro dei dipendenti. La prestazione di lavoro straordinario deve infatti essere espressamente autorizzata dal dirigente della struttura il quale deve mettere a base delle proprie valutazioni concrete esigenze organizzative, produttive e di servizio; rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di sua autorizzazione. La Corte di cassazione (ordinanza n. 41251/2021) ha chiarito in proposito che il legislatore ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle Pa; pertanto in difetto delle condizioni richieste ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro non può sorgere alcun diritto al compenso. È inoltre da escludersi che possa qualificarsi quale «autorizzazione in sanatoria» la certificazione da parte dell'amministrazione circa uno straordinario già espletato dal proprio dipendente.

Secondo il dipendente coinvolto nella vicenda i fogli di viaggio altro non erano che ordini di effettuare servizi fuori sede e quindi avevano autorizzato preventivamente la sua prestazione straordinaria correlata all'orario lavorativo. Tuttavia, prendendo le mosse dal dato normativo contrattuale, secondo la Corte di cassazione dai fogli di viaggio non si può desumere, neppure per implicito, una autorizzazione concessa dal datore di lavoro.

Nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'articolo 97 della Costituzione, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone sempre, in ogni caso, l'autorizzazione preliminare dell'ente di appartenenza. E ciò vale anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro straordinario siano indirizzate su richiesta del dipendente a dare luogo a forme di riposo compensativo - da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio - in luogo del compenso orario. Il passaggio autorizzatorio da parte del responsabile della struttura, per la Corte di cassazione è imprescindibile perché persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa declinati dalla normativa generale sul pubblico impiego. L'autorizzazione in parola, infatti, implica innanzitutto una "valutazione" sulla sussistenza delle effettive ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie; e comporta inoltre la "verifica" della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio. Compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di gestione del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dalla normativa sul pubblico impiego relativa al ruolo dei contratti collettivi nazionali con particolare riguardo al trattamento economico del personale, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.

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