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Organi di revisione alla prova della verifica di cassa straordinaria

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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Stante l’avvicinarsi delle elezioni amministrative è utile ricordare che ai sensi del comma 1 dell’articolo 224 del Tuel, l’organo di revisione è tenuto ad effettuare la verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della Provincia, del sindaco Metropolitano e del Presidente della Comunità montana. La norma fa espressamente riferimento al mutamento della persona per cui la verifica straordinaria non si deve effettuare in caso di rielezione. Alle operazioni di verifica intervengono anche gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario e il responsabile del servizio finanziario.

Il comma 1-bis del citato articolo 224 demanda al regolamento di contabilità di ciascun ente la disciplina delle modalità di svolgimento di detta verifica straordinaria; per cui è necessario fare riferimento ad eventuali prescrizioni regolamentari nonché a quanto previsto dall’articolo 223 del Tuel per la verifica ordinaria di cassa.

Al riguardo il documento n. 8 “Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa” dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” emanati dal Cndcec, prevede che la verifica di cassa sia finalizzata a:

a) il corretto svolgimento delle procedure;

b) la regolarità dell’aggiornamento e delle rilevazioni;

c) la corrispondenza della giacenza fisica con le risultanze «di diritto» della contabilità;

d) il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione;

e) l’adempimento degli obblighi fiscali;

f) la conformità dell’attività rispetto alle previsioni regolamentari

Tuttavia, si ritiene che in sede di verifica straordinaria che i controlli si possano concentrare sui punti b), c) e d) demandando alle verifiche ordinarie i controlli a campione su reversali e pagamenti nonché i controlli sugli adempimenti fiscali.

Specificato che non esiste un modello ufficiale al riguardo il verbale (nell’area riservata del sito www.ancrel.it è messo a disposizione uno schema per gli associati), deve comunque contenere tutti i dati necessari per esporre in maniera completa la situazione di cassa dell’ente tenuto conto di almeno i seguenti elementi:

- il saldo di cassa della Tesoreria Comunale (conto di fatto);

- il saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell’Ente (conto di diritto);

- il saldo Banca d’Italia (modello 56/TU)

- l’eventuale riconciliazione delle risultanze suddette tra conto di fatto e conto di diritto;

- l’importo della cassa vincolata, con evidenza dell’eventuale importo utilizzato per esigenze correnti ai sensi dell’articolo 195 del TUEL ed ancora da ricostituire;

- l’importo della eventuale anticipazione di tesoreria eventualmente in essere e non ancora restituita;

- l’importo delle eventuali somme pignorate presso la Tesoreria Comunale;

- l’elencazione dei conti correnti, bancari e postali, intestati al comune eventualmente in essere, con l’indicazione dei relativi saldi;

- indicazione di titoli e valori eventualmente dati in carico al Tesoriere;

- la consistenza dei valori alla data di riferimento della verifica riferibili agli agenti contabili dell’ente.

Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata alla luce della deliberazione n. 17/2023 delle Autonomie, si segnala che l’auspicato intervento normativo volto a limitarne il tracciamento ai soli trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti non ha ancora trovato il “veicolo” giusto. Si tratta di una delle tre “soluzioni” individuate da Arconet nella seduta dello 14 febbraio.

(*) Presidente Ancrel

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PROSSIMI EVENTI

Ancrel Sezione Sardegna in collaborazione con Odcec Oristano organizza per la giornata del 24 maggio un seminario in presenza su: IL RUOLO DEL REVISORE DEI CONTI DEI COMMERCIALISTI I CONTROLLI PER PREVENIRE LA CORRUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI (Il documento di ricerca del C.N.D.C.E.C.) DAL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLE VERIFICHE SUGLI AFFIDAMENTI D.Lgs. 36/2023 Scarica QUI la brochure informativa

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Ancrel Nazionale, Ardel, Ifel,Odcec Bari ed Ancrel Sezione Bari Bat organizzano il giorno 24 maggio a Bari un convegno su: PNRR e bilanci locali: il circuito finanziario sta funzionando? L’evento si svolgerà in presenza. Per iscrizione clicca qui

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ANCREL Sezione di Messina in collaborazione con Odcec Messina organizza per il giorno 27 maggio un convegno in modalità mista su: REVISIONE ENTI LOCALI. Scarica QUI la brochure e le modalità di iscrizione

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19 aprile 2024 – ore15:00/18:00 IL CONTROLLO DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL PNRR: QUALI VERBALI E CARTE DI LAVORO Relatrice Rosa Ricciardi

9 maggio 2024 - ore 14:30/18:30I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTISUI BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI LOCALI Relatore: Dott. Tiziano Tessaro

15 maggio 2024 - ore 15:00/18:00 LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2024-2026 LE NOVITA’ DEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE Relatore: Dott. Marco Castellani

27 maggio 2024 - ore 14:30/18:30 LE NOVITA’ DEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA SPESA DI PERSONALE Relatrice Grazia Zeppa

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Ancrel Ferrara in collaborazione con ODCEC Ferrara organizza i seguenti webinar

10 aprile 2024 dalle 10 alle 12 IL RENDICONTO DI ESERCIZIO relatore Tommaso Pazzaglini

22 maggio 2024 dalle 14.30 alle 17.30 RISORSE DECENTRATE I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE relatrice Grazia Zeppa

19 giugno 2023 dalle 14.30 alle 17.30 LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE relatrice Maria Carla Manca

Tutte le info QUI