Amministratori

Partecipate, le società di diritto singolare rientrano nella revisione periodica

Ancora qualche incertezza negli operatori addetti all'espletamento dell'adempimento

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di Corrado Mancini

Entro il prossimo 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

Nell'elaborazione degli adempimenti, gli enti possono utilizzare le schede aggiornate in formato elaborabile predisposte dal Dipartimento del Tesoro, tenendo conto degli indirizzi resi dallo stesso (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 5 novembre). Fra le «schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate (Art. 20, c. 1, TUSP)» nella sezione «ulteriori informazioni della partecipata» è riportata l'indicazione «Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)», alla domanda si dovrà rispondere "si" o "no". In caso di risposta affermativa sarà necessario compilare anche il campo «Riferimento normativo società di diritto singolare».

La nozione di società a partecipazione pubblica di diritto singolare desta ancora qualche incertezza negli operatori addetti all'espletamento dell'adempimento. Per comprenderne il significato è necessario fare riferimento all'atto di orientamento del Mef del 18 novembre 2019.

Innanzi tutto va premesso che il Testo unico, ai fini della sua applicazione, all'articolo 1, comma 4, lettera a), fa salve «le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse».

Nell'atto di orientamento il Mef osserva che, in via generale, per «norme di diritto singolare», definite anche norme «del caso singolo» o «a fattispecie esclusiva», devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell'individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto. Le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili a un numero finito (o chiuso) di casi.

Vi rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, a un soggetto determinato o determinabile, come ad esempio una disposizione normativa che dichiarasse «costituita la società per azioni denominata "Alfa spa"» con «capitale sociale …», determinandone l'oggetto sociale nella «prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione … per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima» e sancisse, infine, il divieto per la società di essere sciolta «se non per legge».

In questi termini deve essere inteso il richiamo «al diritto singolare» effettuato dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del Tusp che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative ad hoc. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

Nella relazione illustrativa al Tusp è specificato che l'utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a «chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società». Tuttavia, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio.

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