Fisco e contabilità

Partecipate, incarichi a pensionati e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi amministratori partecipate
Nel caso di fusione per incorporazione di una società partecipata in altra società partecipata dalla pubblica amministrazione avvenuto entro il 31.12.2013 il costo massimo cui far riferimento è quello della società incorporante, senza che allo stesso si possa sommare quello della società incorporata. Se dalla fusione nasce una nuova e più grande entità giuridica che assorbe con continuità i rapporti giuridici facenti capo alla incorporata, ne deriva che il parametro cui far riferimento è quello del soggetto incorporante, anche per la estinzione dal mondo giuridico del soggetto incorporato.
Sezione regionale di controllo della Campania - Parere n. 176/2023

Formazione operativa e incarichi a soggetti in quiescenza
L'attività consistente nella «formazione operativa» e nel «primo affiancamento» del personale neo-assunto non integra né un'attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. In conseguenza della ricostruzione, nei termini che precedono, delle nozioni in esame e della pacifica natura eccezionale del divieto contemplato dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 ritiene questa Sezione che l'attività descritta nella richiesta del parere in esame non costituisca né "incarico di studio", né "consulenza", e sia pertanto estranea all'ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata. Ciononostante, la Sezione non può esimersi dal rilevare come il conferimento di un incarico avente le caratteristiche descritte nell'istanza di parere in esame debba rispettare, come già rilevato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, i limiti posti dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 66/2023

Resa del conto agente contabile
Ogni agente contabile è tenuto a rendere il conto solo per il periodo della propria gestione, posto che, a seguito del passaggio di consegne con il suo predecessore, avviene la esatta perimetrazione dell'arco temporale per il quale è chiamato alla resa del conto e non c'è stata confusione delle gestioni economali che avrebbe, viceversa, comportato la responsabilità solidale degli agenti contabili succedutisi nella gestione. É altresì, evidente, che in caso di mancata resa del conto giudiziale per il periodo in esame da parte del convenuto, quest'ultimo dovrà essere sottoposto, ad iniziativa della Procura regionale, al giudizio per resa del conto. Consequenzialmente il conto deve essere dichiarato improcedibile, con la conseguente impossibilità di ammettere a discarico il convenuto.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 92/2023

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