Amministratori

Partecipate, revisione periodica e censimento a regime

Concluso il periodo transitorio che riduceva il fatturato "minimo" delle società da 1 milione a 500mila euro

di Stefano Pozzoli

Entro il prossimo 31 dicembre 2020, nel rispetto dell'articolo 20 del testo unico, le amministrazioni pubbliche dovranno approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

A fugare i dubbi, e soprattutto le speranze, di chi immaginava un rinvio della razionalizzazione periodica delle partecipate ecco la pubblicazione degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" sul portale del Tesoro, nonché delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti.

Si ricorda che, per gli enti locali, a differenza di quanto non accada per le altre pubbliche amministrazioni, in caso di mancata adozione del provvedimento di revisione periodica e la relazione sull'attuazione del precedente piano comporta una sanzione amministrativa che va da «un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti» (articolo 20, comma 7).

Riparte, in sostanza, il processo di razionalizzazione delle società partecipate, confermando una linea di governo del fenomeno che dimostra di non intende interrompere il processo avviato dal Testo unico Madia sul mondo delle aziende pubbliche, così come fatto in merito al programma di misurazione del rischio che non è stato rinviato a differenza di quanto previsto nel codice delle crisi di impresa.

Anche la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera 19/2020 (si veda Enti locali & edilizia del 3 dicembre), ha avuto modo in questi giorni di valutare positivamente gli effetti del processo di razionalizzazione, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dai ministeri e degli altri enti pubblici nazionali.

Tutti gli atti, come di consueto, saranno acquisiti attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale del Tesoro, contestualmente ai dati del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti. Come di consueto «l'applicativo non richiederà l'inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) o già inseriti dall'utente che ha censito la partecipata per primo».

Nel documento di indirizzi sono presenti alcuni utili approfondimenti su temi che più spesso assillano gli operatori. Intanto occorre ricordare che si è concluso il periodo transitorio che riduceva il fatturato "minimo" delle società partecipate da 1 milione a 500mila euro (articolo 20, comma 2; articolo 26, comma 12-quinquies). Resta invece ancora in vigore, fino al 31.12.2021, la sospensione dell'obbligo di alienazione delle società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015 (articolo 24, comma 5 -bis).

Sul controllo pubblico, invece, il Mef riconferma la linea espressa nel suo orientamento del 15 febbraio 2018, ignorando di fatto l'evoluzione giurisprudenziale successiva, nonché la presa di posizione dell'Anac con la delibera n. 859 del 25 settembre 2019 (si veda Enti locali & edilizia del 16 ottobre 2019), che ha tenuto a sottolineare l'adozione di una interpretazione estremamente rigorosa in merito.

Tempi stretti, dunque, per gli adempimenti relativi alle partecipate. In un quadro, però, ormai consolidato, il che rende più semplice sia il percorso strategico e deliberativo delle pubbliche amministrazioni, sia quello di produzione dei dati.

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