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Partenariato pubblico-privato, gli alert dell'organo di revisione nella valutazione preliminare di convenienza

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di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Il libro IV del nuovo codice sugli appalti Dlgs 36/2023 è dedicato al Partenariato Pubblico-Privato e alle concessioni, i cui articoli nella parte prima delle disposizioni generali sono rubricate all'articolo 174 "Nozione" e al 175" Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio", rispettivamente riprendendo gli articoli 3, comma 1, lettera eee) e 180 del Dlgs 50/2016, e articolo 181 del Dlgs 50/2016.

L'articolo 174 "Nozione" chiarisce in breve: Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cu ricorrono congiuntamente le caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato; omiss..

L'articolo 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

Al comma 1, l'articolo 175 recita: «le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato».

al comma 2, riporta che:

• il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenzienza e fattibilità;

• La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;

• A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

L'organo di revisione deve iniziare la sua analisi della documentazione a partire dalla valutazione preliminare della convenienza economica del ricorso al Partenariato Pubblico-Privato

L'intervento legislativo nel nuovo codice degli appalti all'articolo 175 ha investito anche gli strumenti di «programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, con l'adozione di un atto specifico definito "Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a trovare un volano nelle forme del partenariato pubblico-privato».

Ne deriva che trattandosi di programmazione con un periodo ben definito "triennale", il revisore deve trovare le esigenze idonee e valutare le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione per giustificare il ricorso al Ppp.

La valutazione preliminare della convenzienza economica

Da qui nasce il primo "allert" dell'Organo di Revisione, finalizzato alla verifica se la valutazione preliminare della convenienza economica:

• rispetti l'equilibrio economico-finanziario, nel concetto di convenienza economica e sostenibilità finanziaria;

• sia capace di generare soluzioni innovative;

• sia correttamente allocato il rischio operativo (soggetto privato);

• via sia capacità d'indebitamento e disponibilità di bilancio dell'Ente;

• verificare se coesistano costi/benefici al ricorso ad un Partenario Pubblico-Privato, o se ricorrere ad un classico contratto d'appalto.

La pista di controllo sull'equilibrio economico-finanziario serve al revisore per:

a) verificare se la "convenienza economica" ha la capacità di creare valore durante il periodo di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

b) verificare se la "sostenibilità finanziaria", ha la capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il ricorso dei finanziamenti;

c) valutare gli altri elementi in base alla tipologia del Ppp;

d) verificare se la relazione presentata dall'Ente soddisfa i requisiti per il ricorso al Ppp, ed è esaustiva nei contenuti per la valutazione preliminare della convenienza economica.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale
(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

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