Pef 2020 al fotofinish, cosa succede se non si approva entro il 31 dicembre?
L'articolo 107 comma 5 del decreto Cura Italia ha disposto un meccanismo eccezionale e derogatorio di approvazione del Pef per l'anno 2020.
I Comuni quest'anno, per la prima volta si sono trovati infatti a fare i conti con il nuovo Mtr adottato da Arera per effettuare la determinazione dei costi sui quali costruire le tariffe della Tari.
La nuova metodologia elaborata da Arera non è risultata di immediata e semplice attuazione e la sopravvenuta emergenza Covid ha ulteriormente inciso negativamente sul quadro regolamentare tanto che la stessa autorità ha dovuto adottare diversi provvedimenti di semplificazione, integrazione e chiarificazione.
Il doppio binario
Il legislatore con il decreto crescita ha preso atto delle difficoltà operative e per il solo anno 2020 ha disposto un doppio binario facoltativo in ordine al procedimento di approvazione del Pef. Il primo ha lasciata inalterata la facoltà dell'ente di procedere all'approvazione del Pef 2020 entro i termini di bilancio giunti al 31 ottobre. Il secondo invece ha consentito la riproposizione anche per l'anno 2020 delle tariffe applicate nel 2019 e la determinazione e approvazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020.
Molti Comuni hanno optato per la seconda opzione e oggi ci si interroga sulle conseguenze della mancata determinazione e approvazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre.
Sul punto la norma cui il legislatore ha derogato è l'articolo 683 della legge 147/2013, secondo cui «il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani […]».
La seconda strada tracciata dal legislatore comporta che, per l'anno 2020, la determinazione delle tariffe sia divisa sostanzialmente in due. Una prima parte risulta dall'applicazione delle tariffe 2019 e una seconda parte a conguaglio (positivo o negativo) che sarà inglobata nelle tariffe successivamente applicate dal 2021, per un massimo di tre anni.
In questo peculiare meccanismo quindi l'approvazione da fare entro il termine fissato riguarda la determinazione del conguaglio e la sua distribuzione temporale (da 1 a 3 anni).
La mancanza di espresse sanzioni per l'inadempimento
La norma non pone sanzioni per l'inadempimento e quindi il termine posto rappresenta un termine ordinatorio e non perentorio. Ad avviso di chi scrive, non può essere inteso come mancata approvazione del Pef e dei conguagli tariffari, in quanto l'ente, nel caso di specie, ha già confermate le tariffe del 2019 e quindi per l'anno 2020 è stato assolto l'obbligo di approvazione delle tariffe. Lo stesso comma 5 dell'articolo 107, nel richiamare il ruolo del Comune, lo fa in via eccezionale per l'anno 2020 anche per gli enti ove risulta operante l'Etc, ferme restanti le competenze indicate dalla deliberazione 443/2019.
La previsione della seconda opzione del comma 5 allora ha uno scopo diverso, che è quello di risolvere il problema creato dalla seconda deroga concessa, ovvero la deroga al comma 654 dell'articolo 1, della legge 147/2013 in ordine alla copertura integrale dei costi che, con la riproposizione delle tariffe 2019, potrebbe non essere assicurata. L'ente che non si sia attivato per l'approvazione entro il termine ordinario ovvero non abbia ricevuto il piano validato dall'Etc, dovrà comunque attivarsi quanto prima per adempiere all'obbligo, che ha una valenza importante considerato che il nuovo Pef costruito secondo la metodologia della deliberazione 443/2019 è il primo e fondamentale pilastro per l'applicazione del metodo normalizzato.
Inquadramento dell'adempimento nella regolazione di Arera
Sotto il profilo delle eventuali sanzioni comminabili dall'Autorità, invece, il mancato rispetto del termine in prima battuta non comporta la diretta applicazione di sanzioni in quanto, a ben vedere, può essere inteso come eventuale inerzia del gestore.
E quindi in questo ambito subentrano i meccanismi di garanzia dell'articolo 7 della delibera 443/19 così come rafforzati anche dall'articolo 3 della deliberazione 57/2020 secondo i quali deve esservi sempre prima la contestazione dell'inerzia, la diffida ad adempiere e poi la comunicazione all'Autorità.
Sotto questo fronte occorre quindi individuare quali siano le cause della mancata approvazione entro il termine previsto e attivare i meccanismi di garanzia previsti.
(*) Funzionario di amministrazione comunale, autrice di pubblicazioni e docente Anutel
(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel
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