Permesso di soggiorno: requisiti per il rilascio e il rinnovo
Extracomunitario – Permesso – Attesa occupazione – Reati ostativi – Pericolosità – Valutazione – In concreto – Necessità – Criteri
Ai fini della valutazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro – attesa occupazione, in presenza di una condanna per un reato di estorsione e ricettazione, sussiste comunque la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di approfondire il giudizio di concreta pericolosità sociale, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; in particolare, nel caso di specie, doveva trovare adeguata verifica la prospettata tenuità dei fatti e dalle peculiari circostanze soggettive sottese all’unico, isolato e risalente episodio penale, nonché la sopravvenienza costituita dalla non contestata positiva integrazione sociale e lavorativa dell’interessato, già documentata ed apprezzabile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, prima dell’adozione del provvedimento negativo e, più di recente, confermata dallo stesso datore di lavoro.
Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2021, n. 3634
Extracomunitario – Permesso – Unità familiare – Ratio – Conseguenze – Permesso – Conversione – Possibilità
I “seri motivi” fondanti il diritto dello straniero alla unità familiare, anche alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 202/2013) in materia di protezione umanitaria costituiscono un “catalogo aperto”, identificandosi con una serie di situazioni non tipizzate di vulnerabilità conseguente al rimpatrio, rilevanti alla luce di obblighi costituzionali o internazionali; pertanto, non vi è nessuna indicazione che induca a ritenere che il combinato disposto dell’art. 31 comma 1 e 32 comma 1, si riferisca alla condizione del figlio dello straniero titolare di “ordinario” permesso di soggiorno ed invece; escluda i figli minori; infatti, ai figli minori dei genitori autorizzati dal Tribunale per i Minorenni viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o un permesso per minore età (ex art. 28 comma 1 lettera a) d.P.R. 394/99), entrambi titoli autonomamente rinnovabili/convertibili in un permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione al compimento della maggiore età senza necessità di ulteriori requisiti e a prescindere dall’eventuale condizione giuridica del giuridica del genitore, sopravvenuta dopo il compimento della maggiore età del figlio.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2021, n. 4051
Processo amministrativo - Impugnazioni – Permesso di soggiorno – Diniego - Appello – Notificazioni – Amministrazione dello Stato – Notifica – Avvocatura generale dello Stato – Necessità
Come costantemente affermato dalla costante giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 16 maggio 2018, n. 2928), in base al combinato disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come modificato dall’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260), le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato “presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”; quindi, nei giudizi da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, la notifica deve avvenire presso l’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, con la conseguenza che qualora la notifica dell’appello di una sentenza emessa da un Tribunale amministrativo regionale abbia luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui quest’ultimo ha sede, la notifica è da considerarsi nulla e l’appello inammissibile (in terminis, Cons. St. 2 febbraio 2018, n. 672).
Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3980
Extracomunitario – Permesso di soggiorno – Requisiti – Mezzi di sussistenza – Adeguatezza – Ex d.lgs. n. 286/1998 – Ratio
Tra i requisiti richiesti per l’ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 è prevista la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza adeguati per la durata del soggiorno, la cui sufficienza viene positivamente valutata, a norma degli artt. 26, comma 3 e 29 comma 3 lettera b) del d.lgs. 286/1998, e 39 comma 3, del d.p.r. 394/1999; ed, in particolare, ai sensi del predetto art. 39 è necessaria la disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale; tali disposizioni trovano la propria ratio nella necessità di assicurare che lo straniero abbia, al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi sull’istanza dal medesimo presentata i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché ad evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto indigenti; ne consegue che ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 cit., il permesso è rifiutato o, se rilasciato, è revocato, ove venga a mancare il requisito.
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 maggio 2021, n. 3759
Permesso – Rinnovo - Reati ostativi – Riabilitazione – Accertamento – Necessità – Estinzione - Altre cause – Differenza
Quale sopravvenienza in grado di superare l’automatismo espulsivo rileva unicamente l’avvenuta riabilitazione, mentre non rilevano altre cause di estinzione del reato o della pena (in terminis, Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2018, n. 4353, 26 aprile 2017, n. 1928, 8 gennaio 2016, n. 23 e 26 maggio 2015, n. 3209); infatti, ai fini della riabilitazione non è – dunque – sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell’estinzione, ma occorre l’accertamento del completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato (Cassazione penale, Sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 maggio 2021, n. 3728