I temi di NT+L'ufficio del personale

Personale in staff, permessi per assistenza, accesso agli atti ed equivalenza delle mansioni

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Personale in staff e compiti amministrativi
Il conferimento di compiti di amministrazione attiva in capo al personale collocato in posizione di staff, benché sicuramente illegittima, non configura automaticamente un danno erariale, qualora non sia provato un pregiudizio economicamente valutabile all'erario dell'ente (ad esempio, riconoscendo un compenso ingiustificatamente elevato all'incaricato per remunerare le attività gestorie aggiuntive). Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 542/2020 della Corte dei conti Sicilia, sezione giurisdizionale. I magistrati, pur riconoscendo che l'incaricato aveva illegittimamente svolto compiti di amministrazione attiva (precedentemente affidati alla direzione generale e concernenti la gestione del personale), hanno ritenuto esenti da responsabilità erariale gli amministratori, illustrando che dallo svolgimento di attività gestorie aggiuntive, sia pure illegittimo, non era disceso (o, per lo meno, non era stato provato) alcun danno, in quanto la retribuzione riconosciuta al soggetto era in linea con la natura dell'incarico di staff.

Permessi per assistenza disabili legge 104/1992
La Corte di cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 23434/2020, è stata chiamata a valutare la legittimità del licenziamento irrogato a una lavoratrice per un presunto abuso del diritto in ordine alla fruizione di 3 giorni di permesso retribuiti (articolo 33 della legge 104/1992).
Nello specifico, ritenendo illegittima la sanzione è stato illustrato che in base alla ratio della legge 104/1992, articolo 33, comma 3 (che attribuisce al lavoratore dipendente, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa), è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito. Dunque, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato articolo 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale. In questo caso, però, dagli atti non è stato possibile ritenere provato che la lavoratrice avesse utilizzato i permessi per svolgere solo o prevalentemente attività nel proprio interesse, dovendosi escludere che si fosse verificato un utilizzo dei permessi in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza.

Limiti dell'acceso agli atti di un concorso pubblico
«È configurabile un interesse concreto, specifico e attuale di un partecipante a una procedura selettiva ad accedere ai relativi atti, e tale pretesa deve trovare piena tutela senza che a essa possano essere opposte né l'impropria sovrapposizione di valutazioni circa le possibili future scelte difensive dell'interessato, né la tutela della riservatezza».
È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6570/2020, con la quale ha accolto il ricorso di un candidato a una procedura selettiva, al quale era stato negato l'accesso agli atti relativo alle certificazioni presentate da un altro concorrente, nell'ambito della procedura medesima.
In particolare, il soggetto aveva rappresentato che, essendosi collocato al secondo posto, aveva richiesto all'ente procedente di prendere visione dei documenti presentati dal candidato primo classificato, con specifico riferimento ad alcune certificazioni propedeutiche all'attribuzione dei punteggi da parte della commissione.
Peraltro, l'istanza poteva essere soddisfatta senza ledere il diritto alla riservatezza, facendo uso del principio di proporzionalità, pertinenza ed eccedenza: l'amministrazione, infatti, poteva consentire l'esibizione della documentazione richiesta provvedendo a oscurare parte dei dati, tenuto conto che quelle informazioni non occorrevano al candidato.

Equivalenza delle mansioni secondo l'Aran
È stato chiesto all'Aran se un dipendente assunto come agente di polizia locale, inquadrato nella categoria C, possa svolgere anche mansioni di natura amministrativa, ascrivibili sempre alla categoria C, presso altri uffici dell'ente.
Con il parere CFL108 2020, l'Agenzia ha ricordato che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in questo senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita. Ritenendo evidentemente che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.
Questa nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.