Appalti

Piccoli appalti, con il Dl Semplificazioni affidamento diretto prima scelta

Il provvedimento spinge i Rup a servirsi della deroga. Guida alle misure del provvedimento

di Stefano Usai

La legge di conversione del Dl 76/2020 conferma l'affidamento diretto puro emergenziale destinato a essere utilizzato dai Rup nel breve range temporale fissato prima con il decreto legge fino al 31 luglio e poi esteso con la conversione fino al 31 dicembre 2021.

Tra le correzioni, in tema, apportate si deve registrare la riduzione dell'importo entro cui il Rup può proporre l'affidamento diretto per beni/servizi compresi i servizi tecnici: ora entro 75mila mentre per i lavori la soglia rimane quella fissata ovvero entro 150mila.

Le ragioni si possono rinvenire non solo nella preoccupazione esternata dall'Anac ma anche dalla constatazione che una ripresa e una maggiore tempestività nell'assegnazione (ed esecuzione) dell'appalto riguardano soprattutto i lavori.

Si è in presenza di una fattispecie, tutto sommato, nuova che prende spunto da quella

declinata nell'articolo 36, comma 2, lettera a) – utilizzabile entro 40mila euro – e che non risulta corredata da vincoli istruttori se si eccettua l'esigenza di applicare la rotazione ed evitare arbitrari frazionamenti per un uso strumentale.

L'approccio pone questioni propedeutiche da chiarire e l'esigenza di creare un minimo di "struttura" della procedura.

In primo luogo, deve essere definitivamente chiarito se si tratti di una fattispecie obbligatoria e la questione della motivazione (se sia necessaria e in che intensità debba

essere espressa).

Sul primo aspetto, si deve ritenere che rappresenti una mera facoltà per il Rup, e in ciò la stessa previsione di una deroga (all'articolo 36, comma 2 e all'articolo 157, comma 2) e non di una sospensione e/o addirittura abrogazione delle fattispecie codicistiche.

Si tratta quindi di ipotesi che alimenta il corredo istruttorio a disposizione del Rup il quale deve decidere in base a una valutazione tecnica che andrà a poggiare sulla "prevalutazione" espressa dal legislatore.

Le fattispecie declinate nel Dl e confermate con la conversione, infatti, devono essere

strettamente collegate con gli obiettivi del rilancio e della ripresa economica. Obiettivi che difficilmente possono essere raggiunti se lo strumento (il procedimento di aggiudicazione) risulta complesso, articolato e, inoltre, foriero di contenziosi.

Da ciò dovrebbe discendere, sotto il profilo istruttorio, che la motivazione sulla scelta delle procedure in deroga, ovvero l'affidamento diretto emergenziale, non può che fondarsi sulla prevalutazione del legislatore, e che, in realtà, una scelta diversa – e quindi l'utilizzo di un procedimento maggiormente formalizzato/burocratico – debba in realtà avere una adeguata motivazione.

La scelta del procedimento di affidamento, normalmente, coinvolge almeno due soggetti: il Rup ed il dirigente/responsabile del servizio a cui compete (avendo i poteri gestionali) la decisione finale. Pertanto, mutano i presupposti e i contenuti dello stesso "dialogo" negoziale tra questi soggetti, per cui il dirigente/responsabile trovandosi davanti a una proposta del Rup particolarmente articolata/formalizzata non potrà certo esimersi dal chiarire le ragioni alla base di questa scelta. Anche considerando il contingentamento dei tempi di assegnazione della commessa.

Non si può non rammentare, infatti, che pur lasciando libero il Rup di stabilire quale procedura avviare (se un affidamento diretto "puro" o procedura maggiormente articolata/concorrenziale), il legislatore ha corredato la previsione di una serie di aspetti che inevitabilmente condizionano la scelta.

Tra gli elementi che condizionano la scelta del Rup (in senso coerente con l'obiettivo del provvedimento normativo) vanno ricordati sia i termini di affidamento sia il "monito" di una potenziale responsabilità per danni erariali in caso di ritardata aggiudicazione, ritardata stipula del contratto e/o dell'esecuzione, sempre che ciò risulti, evidentemente, imputabile.

Il dato nuovo è rappresentato, sicuramente, dal contingentamento dei tempi. Il tempo rappresenta un valore e così come per il procedimento amministrativo ex lege 241/1990, il legislatore ha fissato un tempo entro cui occorre giungere ad aggiudicazione. E appare chiaro che si tratta di un termine perentorio da rispettare che coinvolge i casi in cui la determina a contrarre (o l'atto che avvia il procedimento) sia stato adottato nel range temporale preso in considerazione dai provvedimenti.

Ogni scelta istruttoria differente da quella suggerita dal legislatore, dovrà giocoforza avere una motivazione valida visto il pericolo di non rispettare i termini e la conseguente, possibile, responsabilità.

La motivazione, pertanto, nel caso di utilizzo della deroga più che sulla scelta procedurale dovrà focalizzarsi sulle dinamiche che hanno portato a ritenere congruo il prezzo di aggiudicazione (e/o aspetti qualitativi eventualmente negoziati). Circostanza che non potrà che desumersi, risultando la congruità anche doverosa, da una indagine anche informale del mercato (e quindi dalla consultazione di prezziari/banche dati, precedenti appalti anche di stazioni appaltanti limitrofe, fino all'escussione dei mercati elettronici).

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