Fisco e contabilità

Pnrr, implementazione del fondo per le risorse decentrate senza vincoli di destinazione esclusiva

Le risorse vanno riconfermate con deliberazione, anche con modifiche, per ogni anno di fruizione

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di Arturo Bianco

Gli enti locali che sono destinatari dei finanziamenti Pnrr possono aumentare fino al 2026 la quota variabile dei fondi per le risorse decentrate del personale dipendente, degli incaricati di elevate qualificazioni e dei dirigenti entro il tetto massimo del 5% della parte stabile certificata dell'anno 2016. É questa una delle novità di maggiore rilievo dettate dal Dl 13/2023 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, cui si aggiungono gli ampliamenti nella nomina e utilizzazione di dirigenti a tempo determinato e l'inserimento dei dirigenti fino al 2026 nell'ambito dei destinatari della incentivazione di funzioni tecniche.

Occorre subito evidenziare che l'utilizzazione di questa possibilità è subordinata alla attestazione che l'ente sia impegnato nell'attuazione di progetti Pnrr, che quindi devono essere stati acquisiti, ma non c'è alcun vincolo di destinazione esclusiva o prevalente alla incentivazione del personale impegnato nello svolgimento di queste attività.

Le singole amministrazioni devono in primo luogo verificare se sono in possesso dei 4 requisiti che consentono l'utilizzazione della possibilità di implementazione del fondo. Possibilità che ricordiamo si aggiunge alle previsioni contrattuali, per cui il fondo deve essere incrementato di 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018, della differenza per sostenere il maggior costo delle progressioni economiche, per l'aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 2018, della differenza di trattamento economico tra i dipendenti inquadrati giuridicamente in B3 rispetto ai B1 e quelli inquadrati in D3 rispetto ai D1, nonché fino allo 0,22% del monte salari 2018 con destinazione la parte variabile e, per le posizioni organizzative, le somme che finanziano la retribuzione di risultato. Ovviamente, tutti questi aumenti devono essere finanziati nel bilancio preventivo, sono compresi nella spesa del personale di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019, cioè quelle che serve a calcolare le capacità assunzionali, e vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

I 4 requisiti richiesti sono i seguenti e devono essere posseduti tutti con riferimento all'anno precedente, quindi per il 2023 devono essere posseduti nell'anno 2022: avere rispettato il vincolo dell'equilibrio di bilancio, avere una incidenza del complesso del salario accessorio non superiore allo 8% della spesa del personale, avere rispettato gli obblighi dettati sul debito commerciale residuo e sui tempi di pagamento, avere approvato il conto consuntivo entro il termine previsto dal legislatore, cioè entro il 30 aprile.

L'opportunità è utilizzabile fino all'anno 2026 ed essendo le risorse destinate alla parte variabile vanno riconfermate con deliberazione, anche con modifiche, per ognuno di questi anni e non è precluso alle amministrazioni che non rispettano i vincoli dettati dalla normativa per il 2023 di dare corso all'utilizzo dell'istituto nel 2024 o a partire dal prossimo anno.

Una volta verificato il rispetto di questi parametri e accertata la volontà dell'ente di volere dare corso all'utilizzazione della possibilità offerta dall'articolo 8 del Dl 13/2022, si deve adottare una deliberazione della giunta nell'ambito delle risorse stanziate in bilancio preventivo con la indicazione della misura degli aumenti e della loro motivazione, deliberazione su cui occorre avere il parere favorevole del o dei revisori dei conti.

Queste risorse vanno inserite nella parte variabile del fondo dei dipendenti, quindi sono utilizzabili per il finanziamento di tutte le indennità, mentre non possono finanziare i differenziali stipendiali. Esse possono essere previste anche per implementare i fondi dei dirigenti e delle posizioni organizzative ovvero, dal prossimo 1 aprile, delle elevate qualificazioni. In conseguenza del vincolo per cui sono risorse di parte variabile esse non possono finanziare l'aumento della retribuzione di posizione, anche per la istituzione di nuove posizioni, ma solamente le indennità di risultato.

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