Posizioni organizzative, l'ente senza dirigenti con più capacità assunzionali può adeguare il salario accessorio
Alcuni enti, privi di dirigenza, si stanno chiedendo se, a seguito dell'incremento della loro capacità assunzionale, dopo l'entrata in vigore del Dpcm 17 marzo 2020, sia possibile adeguare l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (articolo 1-bis, coma 2, del Dl 135/2018).
In effetti, la norma consente agli enti privi di dirigenza l'adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto Funzione locali del 21 maggio 2018 e l'eventuale maggiore valore delle stesse retribuzioni successivamente stabilito dagli enti in base all'articolo 15, commi 2 e 3, dello stesso contratto, senza che questo sia soggetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
La possibilità riconosciuta agli enti privi di dirigenti, tuttavia, rimane condizionata a una serie di verifiche di neutralità finanziaria della spesa.
Il primo limite è dato dall'obbligatoria, correlata e identica riduzione delle capacità assunzionali, ossia la capacità assunzionale dell'ente viene ridotta del corrispondente valore finanziario riferito all'incremento del trattamento accessorio attribuito ai titolari di posizione organizzativa.
Altro limite è rappresentato dalla spesa complessiva del personale che non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006) ovvero, per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, alla spesa sostenuta nell'anno 2008 (comma 562 della legge finanziaria 2007).
La terza e ultima condizione, essendo la maggiore spesa corrente finanziata dal bilancio, riguarda pur sempre il mantenimento degli equilibri di parte corrente.
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 210/2019 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 giugno), confermando quanto sopra esposto, evidenzia che il differenziale da escludere dal computo disciplinato dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale.
La delibera della Corte dei conti lombarda evidenzia che, una volta che l'ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa, la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Queste risorse «sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario».
Il Dpcm 17 marzo 2020 introduce un nuovo meccanismo di calcolo della capacità assunzionale, mediante il quale ciascun ente procede alla sua determinazione calcolando il rapporto tra le spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultimo anno. Quindi, qualora l'ente, privo di capacità assunzionale con le regole ante Dpcm 17 marzo 2020, avesse stabilito, nel processo di determinazione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (articolo 13, comma 3 del contratto 21 maggio 2018), per le posizioni organizzative in servizio al momento di entrata in vigore del contratto, una graduazione di ciascuna posizione organizzativa, giungendo alla determinazione, nel rispetto del dettato dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo contratto, di una indennità di posizione e di risultato superiore a quella corrisposta che però non è stato possibile adeguare in tutto o in parte per mancanza di capacità assunzionale alla quale rinunciare, è da ritenere che, qualora applicando le nuove disposizioni introdotte dal Dpcm l'ente si ritrovi con una aumentata capacità assunzionale lo stesso possa procedere all'adeguamento delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, con le limitazioni già evidenziate, riducendo di pari importo la propria possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato.