Preventivi, il pre-caricamento sulla banca dati Bdap prima dell'ok del consiglio non è obbligatorio
L'organo di revisione non deve effettuare alcun rilievo ma solamente prendere atto del comportamento dell'ente
Non è obbligatorio il pre-caricamento sulla banca dati Bdap del bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale, prima che sia approvato dal consiglio comunale, ma nel caso di esercizio della facoltà la stessa non può essere considerata assolvimento dell'obbligo di caricamento dei dati previsto dall'articolo 13 della legge 196/2009.
Il dubbio si sta insinuando fra i revisori degli enti locali per il fatto che nello schema di parere dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2023-2025, diffuso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili, viene indicato «L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti»; in questo senso vi è chi si sta interrogando sull'obbligatorietà o meno dell'adempimento.
Innanzitutto occorre precisare che l'adempimento è facoltativo, con la conseguenza che l'organo di revisione non deve effettuare alcun rilievo ma solamente prendere atto del comportamento dell'ente; in secondo luogo è bene tenere presente che, sebbene il sistema Bdap consenta l'invio anticipato dei dati relativi, prima dell'approvazione consiliare, nei termini precisati da Arconet, non è possibile ritenere che tale anticipato invio possa assolvere all'obbligo di caricamento ex articolo 13, comma1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Corte dei conti, Sezione Regionale per il Molise, delibera n. 79/2022).
Come è ben noto a tutti gli operatori dei servizi finanziari degli enti locali, l'invio dei bilanci alla Bdap è sempre piuttosto complicato per diverse ragioni non ultima la segnalazione di errori spesso di difficile comprensione, lettura e rimozione. Questi non consentono di effettuare l'invio dei bilanci fino a quando non vengono rimossi, determinando, talvolta, il mancato rispetto del termine ultimo per l'invio, di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Quando si tratta di errori emersi in fase di caricamento sul portale è sufficiente rimuoverli e ripetere nuovamente l'invio con le consuete modalità. Quando essi riguardano gli schemi di bilancio può rendersi necessario apportare una vera e propria modifica al documento approvato dal Consiglio Comunale che, pertanto, dovrà essere rettificato con apposita nuova deliberazione che, preso atto dell'errore, vi pone rimedio.
Di conseguenza, l'eventuale inserimento anticipato prima della approvazione consiliare (nella modalità «Approvato dalla giunta»), consentito facoltativamente dal sistema Bdap, è stato previsto da Arconet al solo scopo di consentire agli enti di verificare l'esistenza di eventuali errori prima dell'approvazione da parte del consiglio ed operare quindi per tempo le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della Bdap prima di effettuare l'invio dei dati relativi al bilancio definitivamente approvato dal consiglio, ma non è possibile ritenere che lo stesso possa assolvere all'obbligo di caricamento previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, come espressamente chiarito dalla Sezione regionale per il Molise con la delibera n. 79/2022. Con la conseguenza che, secondo l'orientamento della citata Sezione Regionale, risulterebbe pure irrilevante, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione anche il successivo inserimento dei dati relativi alla delibera di approvazione consiliare, se limitato all'indicazione dei soli estremi e non anche accompagnato dal nuovo inserimento dei dati contabili come approvati dal consiglio.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel