Progettazione

Prevenzione incendi, arriva il giro di vite sulla risposta al fuoco di facciate e coperture

Nello schema di Dm requisiti di sicurezza più elevati per i materiali per cappotti e facciate ventilate

di Mariagrazia Barletta

I punti più sensibili delle facciate dovranno essere protetti da materiali incombustibili, in modo da evitare che l'incendio possa diffondersi da un compartimento all'altro. In specifici punti delle facciate, anche gli isolanti e i kit per l'isolamento "a cappotto" dovranno avere queste caratteristiche. Inoltre, sulle facciate potrà non bastare più la classe di reazione al fuoco finora raccomandata. Le nuove regole per la sicurezza delle facciate saranno presto contenute in un decreto del ministero dell'Interno, la cui bozza è stata notificata in Commissione europea lo scorso 26 ottobre. La sosta in Commissione Ue serve affinché gli Stati membri verifichino che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il periodo di "fermo" dura tre mesi, sempre che non emergano criticità altrimenti lo «standstill» è raddoppiato, dopodiché il decreto inizia il suo viaggio verso la Gazzetta ufficiale, per entrare in vigore – secondo quanto prevede attualmente la bozza – dopo 90 giorni. Le nuove norme si applicheranno alle chiusure d'ambito, ossia a facciate e coperture.

Campo di applicazione

Le nuove regole faranno ingresso nel Codice di prevenzione incendi come regola tecnica verticale e si applicheranno alle chiusure d'ambito (facciate e coperture) degli edifici civili, esistenti (con alcune eccezioni) o di nuova realizzazione, sottoposti alle norme tecniche del Dm 3 agosto 2015 (il cosiddetto Codice di prevenzione incendi). Dunque, ricadono nell'ambito di applicazione delle nuove norme: gli uffici con oltre 300 occupanti, le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, le scuole con più di 100 occupanti, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, gli asili nido con più di 30 occupanti, le autorimesse di oltre 300 mq, le strutture sanitarie soggette a controllo e gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri (la relativa regola tecnica, destinata a far parte del Codice, è stata notificata a Bruxelles lo scorso 25 ottobre). Rientrano nella sfera d'azione delle nuove norme anche i musei, le gallerie, gli archivi e le biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e le altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

La prima difficoltà sul campo di applicazione riguarda proprio i condomìni perché la relativa regola tecnica (sarà alternativa al Dm 246 del 1997 ossia alle norme finora applicate) disciplina gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri, ma le nuove norme sulla sicurezza di facciate e coperture prendono in considerazione anche i fabbricati di altezza inferiore a 24 metri. Le sovrapposizioni non rendono semplice la lettura, ma vale ciò che è scritto nell'articolo due del Codice: le norme in esso contenute possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I al Dpr 151 del 2011. Al momento, inoltre, tutte le regole verticali del Codice, ad esclusione di quelle per le autorimesse, sono facoltative. Dunque, c'è da chiedersi cosa succede se si utilizzano le norme tradizionali su scuole, uffici, edifici residenziali, etc… e non quelle del Codice.

Quando si sceglierà di seguire le vecchie Rtv, sarà obbligatorio seguire la nuova normativa sulle chiusure d'ambito? La risposta dovrebbe essere affermativa in quanto il futuro Dm sulle chiusure d'ambito è di rango superiore rispetto alla circolare 5043 del 2013 contenente la guida tecnica sulla sicurezza delle facciate, che tra l'altro è un documento di volontaria applicazione. La circolare – va ricordato – al momento è l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle facciate (seppure l'argomento sia affrontato anche dal Dm 25 gennaio 2019) e lo sarà fino all'entrata in vigore del nuovo Dm. Questa interpretazione è stata, tra l'altro, confermata durante la riunione del Comitato centrale tecnico scientifico della prevenzione incendi (Ccts) dello scorso 15 giugno, che ha licenziato la regola tecnica (a confermarlo sono fonti interne al Comitato). Certo, non sarà facile abbinare ad una norma tradizionale la nuova regola tecnica che ha un differente linguaggio, fa riferimento ad una terminologia e metodologia diverse, che sono appunto quelle del Codice.

Nessun adeguamento per le attività in regola con la prevenzione incendi
In ogni caso, la bozza di Dm non prevede adeguamenti per le attività che risulteranno in regola con le procedure di prevenzione incendi (valutazione dei progetti e Scia) o già progettate secondo le disposizioni del Codice. Per ampliamenti e modifiche valgono le regole generali del Codice: ossia è possibile mantenere le modalità progettuali proprie delle normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica o ampliamento, qualora l'applicazione del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento. Tale incompatibilità, dunque, riporterà in vita la circolare del 2013, nonostante le questioni di rango? Forse, circolari di chiarimento da parte dei Vigili del Fuoco saranno necessarie per fugare ogni dubbio.

Materiali incombustibili nei punti "sensibili" della facciata
Rispetto alla regola tecnica licenziata a giugno in sede di Ccts (si rimanda all'articolo dello scorso 16 giugno per i dettagli), la versione inviata in Commissione Ue è stata resa più severa sui requisiti delle fasce di separazione, per le quali si richiede l'utilizzo di materiali incombustibili (gruppo "Gm0"). Significa che in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro, con funzione di compartimentazione, è necessario avere porzioni di facciata, di sviluppo pari almeno ad un metro, costituite da materiali del gruppo "Gm0" di reazione al fuoco, ossia da materiali incombustibili. Tali fasce, inoltre, devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno. Sono esclusi dalla previsione delle fasce di separazione, i soli edifici con quote dei piani superiori a -1 metro e inferiori a 12 metri, con affollamento complessivo entro i 300 occupanti e prive di compartimenti con persone riceventi cure mediche. Indipendentemente dalla funzione e dagli occupanti, sono esclusi anche gli edifici fuori terra, ad un solo piano. Per le coperture, le fasce di separazione devono avere classe di comportamento al fuoco esterno Broof (t2, t3 o t4) oppure classe di resistenza al fuoco EI 30.

La reazione al fuoco
Come si diceva, rispetto alle corrispondenti raccomandazioni della guida tecnica relative alla reazione al fuoco degli isolanti da utilizzare in facciata (indipendentemente dalle fasce di separazione che devono rispondere a requisiti più severi), le indicazioni della bozza di Dm sono, in alcuni casi, più severe. La guida tecnica, infatti, raccomanda l'utilizzo di isolanti di classe "B-s3,d0", con alcune eccezioni (non applicabili alle porzioni intorno alle bucature e alla base della facciata) se gli isolanti vengono protetti seguendo precise istruzioni. Secondo lo schema di Dm, invece, i materiali isolanti e i Kit, devono essere del gruppo "GM2" se si supera l'affollamento complessivo di 300 occupanti o se le quote dei piani non superano i 24 metri di altezza. Se si superano i 24 metri e in tutti i casi in cui nell'edificio ci sono persone che ricevono cure mediche (ossia l'Rvita è pari a D1 o D2), i materiali devono essere del gruppo Gm1. Nel gruppo Gm1 rientrano – va ricordato – gli isolanti di classe "C-s2,d0" protetti nonché gli isolanti in vista "A2-s1,d0" non protetti. Rientrano nel gruppo "Gm2" gli isolanti protetti "D-s2,d2" e quelli in vista "B-s2,d0". Si considera protetto un isolante protetto con materiali non metallici incombustibili oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco "K 10" e classe minima di reazione al fuoco "B-s1,d0". Da tali disposizioni sulla reazione al fuoco sono esclusi, ancora una volta, i fabbricati con quote dei piani superiori a -1 metro e inferiori a 12 metri, con affollamento complessivo entro i 300 occupanti, dove non sono presenti persone che ricevono cure mediche. Indipendentemente dalla funzione e dagli occupanti, sono esclusi anche gli edifici fuori terra, ad un solo piano.

Le intercapedini
Per le facciate ventilate, sono ovviamente previste misure ad hoc in quanto le intercapedini costituiscono un elemento "sensibile" rispetto alla propagazione dell'incendio. Le intercapedini, in corrispondenza di ogni piano, vanno interrotte con setti di compartimentazione (E 30 o E60, a seconda dei casi) e in alcune condizioni è richiesta anche l'installazione, sempre nell'intercapedine, di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione esteso a tutta la facciata e un sistema di smaltimento di fumi e calore.

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