Progettazione

Prevenzione incendi, arrivano le norme tecniche ad hoc per immobili vincolati

Approvata il 9 dicembre la nuova regola per gli edifici vincolati aperti al pubblico (esclusi musei, archivi e bibloteche)

di Mariagrazia Barletta

È in arrivo la regola tecnica verticale antincendio per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenenti una delle 80 attività, aperte al pubblico, soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. La regola tecnica, destinata a confluire nel Codice di prevenzione incendi, esclude gli edifici vincolati ospitanti biblioteche, archivi, gallerie, musei e mostre, per i quali esiste già una Rtv, la decima del Codice, in vigore dal 21 agosto 2020 (emanata con Dm 10 luglio 2020). La nuova norma per gli edifici vincolati è stata approvata, in via definitiva, nella riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di mercoledì 9 dicembre.

Coperta l'intera attività n.72
Con le due norme tecniche il Codice andrà a regolare interamente l'attività numero 72 dell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. Si tratta di una novità importante, in quanto la bozza di Rtv appena licenziata va a normare per la prima volta una delle cosiddette «new entries» del nuovo elenco del 2011, ossia attività che non erano contemplate nel precedente Dm 16 febbraio 1982. Inoltre c'è un altro effetto da rilevare: il conseguente, ed ulteriore, ampliamento del campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. La norma si applicherà, dunque, a qualsiasi attività, diversa da biblioteche, musei, archivi e gallerie, purché contenga almeno una delle altre attività «soggette» e sia aperta al pubblico e contenuta in un immobile tutelato. Potrebbe quindi, ad esempio, applicarsi ad una scuola, ad un albergo, ad un ufficio pubblico, se rientranti nelle soglie di assoggettabilità e se i relativi edifici sono sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Anche l'attività 73 (edifici o complessi edilizi a uso terziario caratterizzati da promiscuità strutturale, impiantistica o delle vie di esodo) potrebbe rientrare nella sfera d'azione della nuova norma se c'è il vincolo e se c'è l'apertura al pubblico. Rispetto alla bozza licenziata, potrebbe esserci una modifica dell'ultimo minuto riguardo al campo di applicazione, che potrebbe essere modificato includendo gli uffici privati soggetti a controllo inseriti in edifici tutelati.

Profilo di rischio per i beni economici
Le nuove disposizioni, infine, si applicano se oltre ai requisiti della tutela, dell'apertura al pubblico e alla presenza delle attività soggette a controllo (considerando anche le esclusioni citate), il profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici (Rbeni) è pari a 2 o a 4. Significa che l'attività (o l'ambito) deve essere vincolata per arte o storia (vale se sono vincolati a norma di legge l'immobile o i beni in esso contenuti) e, ai fini dell'applicazione della nuova norma, non è importante che l'attività abbia o meno carattere strategico (per legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile).

Piano di limitazione dei danni
Analogamente alla Rtv dedicata a musei, gallerie, archivi e biblioteche, la nuova norma introduce il piano di limitazione dei danni, ossia un «documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio».

Rto e altre Rtv sempre valide e basate sulla valutazione del rischio
Ovviamente la nuova norma andrà letta insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) contente le norme comuni a tutte le attività alle quali può (o deve) essere applicato il Codice. Alla base della progettazione resta la valutazione del rischio incendi e vanno considerate anche le altre Rtv, se pertinenti.

Facilitazioni rispetto alla Rto e alle Rtv specifiche per attività
La nuova Rtv, al fine di superare i vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introduce misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza. La norma, quindi, oltre a misure integrative rispetto alla Rto e ad altre Rtv eventualmente applicabili, guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte della impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni. Ad esempio, relativamente alla resistenza al fuoco, la norma ammette - in corrispondenza di determinati profili di Rischio vita (A1, A2, B1, B2, E1 ed E2) - l'impossibilità di adeguamento o di determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta dalla Rto e dalla pertinenti Rtv, ma devono essere adottati specifici requisiti. In particolare, il carico di incendio specifico di progetto (calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti) va tenuto entro i 200 MJ/mq e, contemporaneamente, va applicato l'incremento di un livello di prestazione per le misure di gestione della sicurezza e di controllo dell'incendio. Sempre relativamente alla resistenza al fuoco, requisiti specifici sono poi determinati per i sottotetti con struttura portante combustibile per i quali, analogamente, non sia possibile l'adeguamento secondo quanto richiesto dalla Rto o da pertinenti Rtv.

Quanto all'esodo, se l'impianto di illuminazione di sicurezza può garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 (laddove c'è la criticità) e se sono adottate specifiche misure gestionali, sono ammesse altezze anche pari a 1,8 metri lungo le vie d'esodo, variazioni di alzata e pedata dei gradini della stessa rampa e tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo sull'esodo. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei livelli di prestazione per il controllo dell'incendio e del dimensionamento delle aperture di smaltimento di piano, se sono applicate le misure aggiuntive presenti nella Rtv, è ammesso non tener conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti, quando si effettua il calcolo del carico di incendio specifico (qf).

Misure integrative per la gestione della sicurezza
Per la gestione della sicurezza, invece, vengono introdotte delle misure aggiuntive: va predisposto il piano di limitazione dei danni e la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività. Inoltre in presenza di cantieri, il responsabile dell'attività deve integrare il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

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