I temi di NT+L'ufficio del personale

Procedimento disciplinare, concorsi, dotazione organica e messi notificatori

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Contenuti della contestazione del procedimento disciplinare

«La Corte di Cassazione precisa che la contestazione contenendo l’indicazione delle “condotte” e della loro “collocazione crono-spaziale” e ciò coincidono esattamente con il tenore della contestazione quale previsto in merito dall’articolo 55-bis del Dlgs n. 165 del 2001, come aggiornato dal Dlgs n. 75 del 2017 e dall’articolo 24 della Costituzione. Nel caso di specie il motivo menziona fugacemente, come atto richiamato nella contestazione della cui mancata conoscenza si duole la dipendente, la “segnalazione del dirigente” che in effetti è indicata nell’ incipit della contestazione, ma si tratta di profilo inconferente, in quanto una volta contestati i fatti - come la Corte territoriale ha accertato essere avvenuto - non ha alcun rilievo l’occasionale riferimento, nell’ambito della contestazione, alla segnalazione attraverso la quale la conoscenza di quei fatti sia stata trasmessa a chi deve provvedere all’addebito disciplinare». L’Aran ha così sintetizzato la sentenza della Corte di Cassazione n. 8740/2024.

 

Cause ostative nei pubblici concorsi stabilite dal bando

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 2 aprile 2024, n. 3001 ha stabilito che quando il bando di concorso non prescriva come causa ostativa all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego la pendenza di procedimenti penali (ma solo le condanne penali) e si limiti a richiedere detta informazione nel fac-simile di domanda (di cui ne prescrive l’utilizzo), il candidato che ometta di indicare nella domanda (autodichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000) una pendenza penale non incorre in falso dichiarativo, con le conseguenze previste dall’articolo 75 del Dpr 445/2000 ovvero la decadenza dai benefici acquisiti.

Modifica della dotazione organica e variazione delle esigenze di personale 

«Va riconosciuto all’amministrazione il potere discrezionale di determinare e modificare la pianta organica, quale atto di organizzazione, sulla base delle proprie esigenze strutturali e funzionali, nel rispetto dei limiti di spesa, nonché il potere dovere di interrompere le procedure dalle quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, in conformità ai principi, previsti dall’articolo 97 della Costituzione, di trasparenza, buon andamento ed efficienza della Pa e ciò anche in ambito concorsuale (in termini v. Cass. n. 26838/2020, Cass. n. 30238/2017, Cass. n. 12679/2016 e Cass. Sez. Un., n. 16728/2012), degradando il diritto soggettivo all’assunzione a interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione, insuscettibile come tale di disapplicazione». Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 11 aprile 2024, n. 9840 con riferimento a un contenzioso riguardante la mancata assunzione di un vincitore di concorso.

Incentivi ai messi notificatori

La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la delibera n. 74/2024/PAR del 3 aprile 2024, ha dichiarato oggettivamente inammissibile il quesito inerente il trattamento previdenziale e fiscale da applicare agli incentivi ai messi comunali (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria) ovvero se questi siano comprensivi anche delle spese per oneri riflessi e Irap oppure, viceversa, se esse restino a carico del bilancio comunale. Nella delibera, la sezione ha riepilogato gli orientamenti prevalsi in sede nomofilattica ovvero i risalenti contrasti giurisprudenziali circa l’imputazione degli oneri derivanti dalla richiamata imposta nell’ambito delle modalità di erogazione di differenti istituti del trattamento accessorio, precisamente: diritti di rogito, incentivi tecnici, compensi professionali dovuti al personale dell’avvocatura interna.