Procedimento disciplinare, le eccezioni al «ne bis in idem» sono di stretta interpretazione
Una diversa conclusione del processo penale rispetto al procedimento disciplinare ha effetti anche su quest'ultimo
La speciale disciplina introdotta nel 2009 nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pa ha previsto, che il procedimento disciplinare prosegua nonostante la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti. Ciò salvo che l'amministrazione ritenga di disporre la sospensione nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente o quando all'esito dell'istruttoria non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. In questo modo si è rettificato l'assetto risalente allo Statuto degli impiegati dello Stato del 1957 in cui la pendenza di un procedimento penale comportava la sospensione dell'azione disciplinare fino all'esito della decisione giudiziale sul reato. Con la sentenza 25901/2021 la Corte di cassazione ha evidenziato che nonostante l'autonomizzazione del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, il legislatore ha tuttavia previsto specifici casi in cui la conclusione del processo penale in senso difforme da quello disciplinare sia destinata ad avere effetti anche su quest'ultimo piano. Siamo in presenza di speciali deroghe al principio del ne bis in idem; ma di certo non sono consentite interpretazioni estensive oltre i distinti casi.
Nel pubblico impiego, effetti sul piano disciplinare si hanno a favore dell'incolpato, qualora il processo penale si chiuda con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosca che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. In queste ipotesi, su istanza dell'interessato, il procedimento disciplinare va riaperto al fine di adeguarne gli esiti alla sopravvenienza giudiziale.
Se il procedimento disciplinare si è concluso con l'archiviazione va ripreso qualora sopravvenga una sentenza penale irrevocabile di condanna per i medesimi fatti. Analogamente il procedimento disciplinare va riaperto se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulti che il fatto del dipendente comporta in sede disciplinare la sanzione del licenziamento, mentre ne sia stata applicata una diversa.
Tutto ciò è senza dubbio frutto del presupposto di "buon andamento" che governa l'operato della Pa. Principio costituzionale che ha spinto il legislatore del pubblico impiego a una regolamentazione in senso parzialmente difforme dalla regola generale del ne bis in idem. Tuttavia la stessa portata generale del principio del ne bis in idem e la previsione espressa e specifica delle ipotesi divergenti rispetto a esso, escludono anche che le eccezioni normate possano essere oggetto di applicazioni non chiaramente previste.