Propine degli avvocati, le «dritte» della Corte dei conti sulla gestione delle risorse decentrate
In caso di erronea costituzione del fondo, la sezione esclude che possa esserci osmosi fra diverse annualità
La sezione regionale di controllo Abruzzo della Corte dei conti propone, con la deliberazione 166/2021, un utile vademecum sulla gestione contabile dei compensi dovuti agli avvocati comunali per sentenze favorevoli.
I compensi
Un Comune ha posto alla sezione tre quesiti: 1) come e in quale annualità i compensi devono transitare nella parte variabile del fondo risorse decentrate, posto che in fase di costituzione del fondo del salario accessorio non si può avere contezza dell'entità da riconoscere a ciascun avvocato; 2) è possibile, in caso di erronea costituzione del fondo, che i compensi confluiscano in quello dell'annualità successiva; 3) è possibile prevedere che tali somme transitino nel fondo decentrato dell'anno successivo al quale sono divenute esigibili.
I magistrati contabili abruzzesi forniscono una chiara risposta ai tre quesiti, ma prima ricordano che il compenso è previsto in caso di vittoria della parte pubblica con condanna alle spese della controparte che devono essere state effettivamente recuperate. Ricordano inoltre che per la legge 114/2014 tali compensi trovano soddisfazione in quanto stanziato (non impegnato) in bilancio e che configurano un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, per la quale è richiesta all'ente una puntuale attività ricognitiva e valutativa del contenzioso in essere, dei tempi e del possibile esito, accantonando gli importi ritenuti congrui per soddisfare tale necessità di spesa con l'avviso che, in caso di mancato impegno delle somme, queste incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.
L'annualità
Circa l'annualità nella quale i compensi debbano transitare nella parte variabile del relativo fondo decentrato, la Corte muove dalla differenza fra stanziamento, quale somma iscritta in bilancio relativa a una specifica voce di spesa, e impegno, con il quale viene destinata la quota dello stanziamento correlata all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Occorre quindi muoversi attraverso questi passaggi: in fase previsionale l'ente stanzia le necessarie risorse nell'esercizio in cui verosimilmente l'obbligazione si prevede possa giuridicamente perfezionarsi; qualora l'obbligazione dovesse divenire esigibile in un esercizio successivo confluirà nel risultato di amministrazione vincolato e costituirà la provvista per il finanziamento della medesima spesa al momento in cui dovrà essere liquidata; le risorse dovranno confluire nel fondo dell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile; qualora l'amministrazione abbia costituito il fondo ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che traslarle nella parte vincolata del risultato di amministrazione per poi essere erogate nell'esercizio in cui sono esigibili.
Il fondo
Nel caso di erronea costituzione del fondo, la sezione esclude che possa esservi osmosi fra diverse annualità, per cui occorre produrre una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell'esercizio annuale, o altrimenti un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi le risorse dovranno transitare per il fondo del trattamento accessorio dell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile. Questo perché le risorse variabili, non essendo fisse e continuative, non possono essere confuse con quelle destinate a remunerare la parte "strutturale" del fondo e pertanto, in caso di mancato impegno, non possono essere oggetto di stabilizzazione e confluiscono nelle economie di bilancio. Sulla possibilità di transitare le risorse nel fondo decentrato dell'anno successivo, la Corte ritiene che le somme necessarie alla corresponsione dei trattamenti accessori devono sempre essere imputate al fondo dell'esercizio in cui le sottostanti obbligazioni divengano giuridicamente perfezionate ed esigibili. Diversamente si perverrebbe ad un'elusione della normativa in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, laddove si consideri che in caso di mancata previsione e quindi stanziamento e impegno delle correlative risorse nell'esercizio dell'esigibilità, l'amministrazione è tenuta al riconoscimento del debito fuori bilancio.