Fisco e contabilità

Proroga accertamenti, mutuo, liquidazione spesa e competenze Osl: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accertamenti tributari e proroga covid

Sulla base della normativa Covid i termini di decadenza fissati al 31 dicembre 2024 in materia di accertamenti tributari sono stati prorogati per ottantacinque giorni di calendario, venendo così a scadere il 26 marzo 2025. Tuttavia, tale proroga, valevole per la validità delle attività di accertamento tributario, non può consentire all’amministrazione impositrice di considerare accertati, e quindi conservabili come residui attivi, crediti per cui non siano state effettivamente esperite le attività richieste dalla normativa contabile. Pertanto non è possibile considerare accertata al 31 dicembre 2024 un’entrata per cui non siano stati neppure inviati i relativi avvisi di accertamento recanti i soggetti passivi e gli importi a carico di ciascuno. Di conseguenza se l’attività di accertamento non risulta perfezionata al 31 dicembre 2024 a quella data il credito non può dirsi certo, liquido ed esigibile, con l’effetto che le somme corrispondenti non possono annoverarsi tra le entrate né tantomeno conservarsi tra i residui.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 49/2025

Accollo mutuo di associazione

L’accollo del debito di un terzo, che costituisce operazione di indebitamento per il Comune, assoggettata ai limiti previsti dall’articolo 119, comma 7, della Costituzione, è ammissibile se si tratta di un mutuo contratto per finanziare spese di investimento su beni di proprietà comunale, che rientrano nell’elenco previsto dall’articolo 3 della legge 350/2003, purché la durata residua del mutuo non ecceda la vita utile dell’investimento e purché ciò risponda all’interesse pubblico. Tra le spese previste rientrano le spese di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria su beni immobili, opere e impianti, di proprietà comunale. In ogni caso, dovrà essere attentamente valutata la rispondenza all’interesse pubblico dell’assunzione degli oneri derivanti dall’accollo ipotizzato.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 50/2025

Liquidazione della spesa

Secondo il principio contabile applicato 4/2 «La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili … le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento». La disposizione prevede due diverse fattispecie affinché le spese impegnate nell’esercizio precedente possono essere considerate esigibili. Una prima fattispecie che riguarda le fatture pervenute nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e l’altra, che si pone quale disposizione a “valenza generale”, che disciplina le operazioni collocate tra la fine di un esercizio e l’inizio di quello successivo, che opera ove «il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento». Orbene, quest’ultima disposizione normativa, nell’ottica della velocizzazione dei pagamenti, non risulta sottoposta ad alcun limite temporale, ma soltanto alla verifica, da parte del responsabile della spesa, della sussistenza dei presupposti normativi richiesti e, in particolare, la necessità che la prestazione sia stata resa o che la fornitura sia stata effettuata nell’anno di riferimento.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 92/2025

Somme di competenza dell’Osl

Rientrano nella competenza gestoria dell’organo straordinario di liquidazione le spese a favore dell’avvocato distrattario emessa successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, a conclusione di procedimenti avviati antecedentemente alla dichiarazione di dissesto. Il collegio ritiene dirimente il carattere di correlazione del procedimento giudiziario, nel quale il giudice ha liquidato le spese all’avvocato distrattario, ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con il limite della chiusura della gestione liquidatoria. Ritenendo che la finalità ultima della procedura di risanamento sia quella di garantire per il futuro la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario dell’ente, si osserva che la gestione corrente sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti “sostanzialmente” imputabili alle precedenti gestioni amministrative, le quali hanno determinato il dissesto dell’ente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che la procedura di risanamento a seguito di dissesto «può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo» (Ad.pl. 1/2022).
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 93/2025

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