I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Proroga Covid su accertamenti Imu: rinvio in Cassazione tra dubbi normativi e impatti sulla fiscalità locale

immagine non disponibile

di Francesco Foglia (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, depositata il 19 novembre 2024 (RG 1620/2024), rappresenta un elemento cruciale nella definizione del contenzioso sorto relativamente alla proroga dei termini di accertamento introdotta dal Decreto “Cura Italia” (articolo 67, Dl n. 18/2020). La questione interpretativa è stata rinviata alla Corte di Cassazione per stabilire se l’estensione dei termini di decadenza di 85 giorni, prevista dalla norma emergenziale, si applichi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o anche alle annualità successive.

La controversia nel caso di specie, trae origine da un avviso di accertamento per omesso versamento dell’Imu 2018 notificato nel 2024, ovvero oltre il termine ordinario di decadenza del 31 dicembre 2023.

La ricorrente ha eccepito la tardività dell’atto, sostenendo che la proroga di 85 giorni fosse limitata agli atti in scadenza entro il 2020.

I giudici di Lecce hanno evidenziato come «l’applicabilità o meno di detta proroga comporterà, rispettivamente, il rigetto o l’accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente», evidenziando l’importanza della questione interpretativa nella definizione del giudizio.

L’articolo 67 del decreto “Cura Italia” infatti ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall’8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell’articolo 67 e dell’articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell’anno 2020.

La norma emergenziale, volta a mitigare l’impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L’ambiguità del dettato normativo ha evidenziato la Corte, ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.

Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e Taranto (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l’equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.

Dall’altro lato, corti come quella di Catania (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.

I giudici della Corte di Lecce hanno di conseguenza riconosciuto l’esistenza di un contrasto interpretativo tra le corti di merito e l’assenza di un pronunciamento definitivo della Cassazione. Pertanto, hanno ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale (articolo 363-bis Cpc) per chiarire «se la proroga di prevista dall’articolo 67, 1° e 4° comma, del Dl n. 18/2020 si applichi, sia in riferimento alle entrate tributarie dello Stato che di quelle degli enti locali, a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020 ovvero solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020».

La pronuncia della Cassazione avrà dunque un peso determinante per l’attività accertativa degli enti locali.

Se confermata un’interpretazione restrittiva infatti, molte delle notifiche effettuate dopo il 2020, in virtù della proroga, potrebbero essere invalidate per decadenza, compromettendo significativamente la capacità delle amministrazioni comunali di perseguire un adeguato livello di riscossione tributaria, con effetti diretti sulla gestione dei residui attivi e, conseguentemente, sulla programmazione del bilancio e sulla capacità di spesa dell’ente.

Al contrario, una conferma dell’estensione della proroga rafforzerebbe il potere impositivo degli enti locali, pur rischiando di sollevare dubbi di legittimità e alimentare così ulteriore contenzioso.

L’ordinanza evidenzia ad ogni modo come una norma emergenziale possa generare controversie di lungo periodo, soprattutto in settori chiave come la fiscalità locale.

La Corte di Lecce, nell’optare per il rinvio pregiudiziale (articolo 363-bis Cpc), ha evidenziato non solo l’urgenza di risolvere il conflitto interpretativo, ma anche l’importanza di garantire uniformità applicativa in un ambito chiave per la fiscalità locale. Va infatti tenuto in considerazione che il nodo interpretativo non riguarda esclusivamente i tributi erariali, ma investe direttamente la gestione dell’Imu e degli altri tributi locali, strategici per il bilancio dei Comuni.

Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione sottolinea l’importanza di garantire l’uniformità interpretativa delle norme tributarie, non solo per evitare disallineamenti giurisprudenziali, ma anche per garantire la prevedibilità del sistema tributario, elemento essenziale per un rapporto equilibrato tra fisco e contribuente.

(*) Docente Anutel

-------------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

16/01/2025, Fano (Pu): LA RIFORMA FISCALE DEI TRIBUTI LOCALI E LE NOVITA’ DI FINE ANNO (9,00-16,00)

16/01/2025, Sede Nazionale ANUTEL: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

17/01/2025, San Vito Chietino (Ch): L’ITER PER LA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

21/01/2025, Pietrasanta (Lu): IL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COMMA 816 L. 160/2019 (9,00-16,00)

23/01/2025: Varazze (Sv): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

23/01/2025: Siracusa: LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (9,00-16,00)

23-24/01/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO BASE IMU - TARI PER OPERATORI DI PRIMA NOMINA (9,00-16,00)

27/01/2025: Scanzorosciate (Bg): CORSO BASE DI RAGIONERIA PER I NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI: (9,00-16,00)

28/01/2025, Foggia: I FABBRICATI NELL’IMU: DAL CONTRADDITTORIO ALL’ACCERTAMENTO (9,00-16,00)

29/01/2025: Recco (Ge): LA GESTIONE DELLA TARI TRA ATTIVITA’ ORDINARIA E ACCERTATIVA. ANALOGIE E DIFFERENZE (9,00-16,00)

30/01/2025, Palermo: LA RIFORMA FISCALE APPLICATA AI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

30/01/2025, Cesano Maderno (Mi): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)

6/02/2025, Terni: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)

20-21/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO TEORICO PRATICO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI “I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE LOCALE: NOZIONI PER UNA CORRETTA LETTURA”

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

3/02/2025: LA PRETESA ESENZIONE DEGLI ALLOGGI DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE QUALI ALLOGGI SOCIALI, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (15,30-17,30)

25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

15-29/01/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – I° PARTE (10,00-12,00)

22/01/2025: LA LEGGE DI BILANCIO 2025, IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI (15,30-17,30)

12-26/02/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – II° PARTE (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

23/01/2025: LE ASSUNZIONI NEI COMUNI NEL 2025 (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 20 GENNAIO 2025 al 7 FEBBRAIO 2025.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadGen2025.pdf