I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Ravvedimento operoso: vecchie e nuove misure

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di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, emanato in attuazione dell’articolo 20 della legge delega del 09 agosto 2023 n. 111, ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, molte delle quali applicabili alle violazioni commesse a partire dal 01 settembre scorso.

Dunque uno spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime che, a detta dei maggiori opinionisti, supera il principio di carattere generale del favor rei in base al quale la legge più favorevole si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Alcune modifiche sanzionatorie avranno un importante riflesso sull’istituto del ravvedimento operoso, peraltro anch’esso oggetto di modifiche importanti.

Ad esempio: la sanzione per omesso versamento è stata ridotta di cinque punti percentuali, passando dal trenta al venticinque per cento.

Il contribuente che ha commesso o commetterà una violazione dopo il 1 settembre 2024 e vuole o vorrà ravvedersi, dovrà applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Così, ad esempio, il mancato pagamento del saldo Imu a dicembre prossimo, potrà essere sanato maggiorando l’importo dovuto con una sanzione pari a:

  • 0,08 per cento ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
  • 1,25 per cento per versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di ritardo;
  • 1,39 per cento per versamento effettuato tra il trentunesimo e il novantesimo giorno di ritardo;
  • 3,125 per cento per versamento entro un anno di ritardo;
  • 3,57 per cento per versamento oltre l’anno.

Attenzione però se il contribuente vuole sanare un omesso versamento la cui scadenza era anteriore al 1 settembre 2024 (esempio acconto Imu 2024).

Visto che la nuova misura sanzionatoria del venticinque per cento è applicabile alle violazioni conclamate dopo tale data, nel caso dell’acconto Imu 2024, la sanzione resta quella del trenta per cento e il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le vecchie regole.

Quindi:

  • chi si è ravveduto nei primi 14 giorni ha pagato la sanzione pari allo 0.1 per cento per ogni giorno di ritardo.
  • Colui che si è ravveduto dal quindicesimo al trentesimo giorno ha pagato una sanzione pari a 1.5%.
  • Chi ha proceduto con il ravvedimento dal trentunesimo al novantesimo giorno ha pagato una sanzione pari a 1.67%.
  • Colui che si ravvedrà entro un anno dovrà pagare una sanzione pari a 3.75 per cento.
  • Colui che effettuerà il ravvedimento entro due anni pagherà la mini sanzione del 4.28% (1/7 del trenta per cento), misura che arriverà al 5% (1/6 del trenta per cento) per i ravvedimenti eseguiti dopo due anni dalla scadenza.

Dunque anche le nuove misure del ravvedimento così come le nuove misure sanzionatorie si applicano alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024 mentre resiste il vecchio impianto sanzionatorio e le misure del ravvedimento per le violazioni commesse prima di tale data.

Altra novità riguarda l’impossibilità di ravvedere l’omessa denuncia oltre i novanta giorni. Viene infatti inserito il comma 2) ter all’articolo 13 con il quale si precisa che il ravvedimento per omessa dichiarazione è escluso nel caso di presentazione della stessa con un ritardo superiore a novanta giorni. Norma che non avrebbe natura interpretativa e quindi dovrebbe sempre riferirsi alle violazioni commesse dal 1 settembre. Con esso il legislatore ha assunto una posizione ben diversa da quanto è stato affermato in una risposta a un quesito in occasione di “Telefisco 2024”, laddove è stato specificato che, a differenza dei tributi erariali, per i tributi locali non vi è una norma che considera omessa una dichiarazione tardiva. Pertanto se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 472 del 1997. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall’articolo 13 in discorso, in quanto compatibili.

(*) Docente Anutel

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