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Riaccertamento ordinario dei residui: un passaggio chiave per determinare il risultato di amministrazione

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Superato il primo step della determinazione della consistenza di cassa a fine anno, concluso con la presentazione del relativo conto da parte del tesoriere, parificato dal Responsabile del servizio finanziario e verificato dall’organo di revisione con la verifica di cassa del quarto trimestre, si entra nella fase più delicata del processo di rendicontazione dell’ente: il riaccertamento ordinario dei residui. Questo processo consente di determinare la reale consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ogni anno.

Si tratta di un’operazione di particolare rilevanza, in quanto influisce direttamente sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione che emergerà dal rendiconto. Come più volte affermava A. Borghi: “sul corretto riaccertamento dei residui si gioca molta parte dell’attendibilità del rendiconto e sulla ragionevolezza del risultato di amministrazione”. Tale dichiarazione sottolinea il valore cruciale dell’operazione, la quale incide sulla trasparenza e sull’affidabilità della gestione finanziaria dell’ente.

Il ruolo dell’Organo di revisione

L’organo di revisione è chiamato a esprimere un parere su questa operazione, sebbene il Testo Unico degli Enti Locali non lo preveda espressamente tra quelli obbligatori dell’articolo 239. Tuttavia, il punto 9.1 del principio contabile 4/2 stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui debba essere approvato annualmente con deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. Tale obbligo è sancito anche al punto 2.9.1 dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione pubblicati dal Cndcec al quale si rimanda per un ulteriore approfondimento.

L’attenzione del revisore deve essere massima, poiché questa operazione rappresenta la base per la determinazione del risultato di amministrazione nel rendiconto della gestione. Il riaccertamento è propedeutico alla corretta valutazione degli accantonamenti e dei vincoli del risultato di amministrazione, influenzando direttamente la capacità di programmazione finanziaria dell’ente.

Il riaccertamento e la determinazione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’ente è determinato dalla somma algebrica di:

• Il fondo di cassa al 31 dicembre;

• Il risultato della gestione dei residui attivi e passivi;

• Il valore risultante al netto del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv).

La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto deve attestare:

• La corrispondenza del fondo di cassa con il saldo del conto del Tesoriere;

• Il rispetto dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi secondo il Tuel;

• L’adeguatezza della gestione del Fpv.

In questo contesto, il revisore non deve limitarsi a una mera verifica contabile, ma deve esaminare con spirito critico l’effettiva esigibilità dei residui attivi e passivi, sollevando eventuali perplessità in merito alla loro corretta rappresentazione in bilancio. L’Ancrel ha pubblicato sul proprio sito internet un nuovo format aggiornato con le novità apportate alla procedura dal Dm 10 ottobre 2024.

Il processo di riaccertamento e le verifiche dell’Organo di Revisione

Il format di parere proposto da Ancrel (disponibile nell’area riservata del sito www.ancrel.it) guida il revisore nell’effettuazione di un’analisi approfondita dell’intero processo. Superato il preambolo dell’acquisizione della documentazione necessaria, elencata in maniera esaustiva nel format e richiamata la responsabilità dei dirigenti e responsabili di settore, all’onere di verificare l’effettiva esigibilità delle poste contabili di propria competenza nonché alla trasmissione delle risultanze di tale processo all’ufficio finanziario dell’ente al quale compete formulare la proposta all’organo esecutivo.

L’organo di revisione, nell’ambito delle proprie competenze, è chiamato ad esaminare l’intero procedimento al fine di accertarne la correttezza, assicurandosi che la metodologia adottata sia conforme ai principi contabili e alle disposizioni normative vigenti. A tal fine, soprattutto negli enti di medie e grandi dimensioni, considerata l’ampiezza della documentazione da verificare, il controllo può essere effettuato utilizzando i Quaderni I e II pubblicati dal Cndcec contenenti gli strumenti e le carte di lavoro per effettuare il campionamento.

Particolare attenzione deve essere posta alla verifica degli accertamenti e degli impegni assunti nel 2024, distinguendo tra riscossi e pagati, non riscossi e non pagati ed eventuali reimputazioni. Tale analisi richiede un’accurata lettura del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, per individuare correttamente il momento del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, condizione essenziale per l’imputazione in bilancio.

Per quanto riguarda i residui passivi, la circolare n. 1/2024 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiamato gli enti locali al rispetto delle tempistiche di pagamento dei fornitori, sollecitando una maggiore attenzione nella gestione dei residui e nella riduzione delle pendenze.

Successivamente, si procede all’individuazione delle eventuali reimputazioni contestuali di entrate e spese, propedeutiche all’analisi del Fpv in quanto le stesse non dovranno essere ricomprese nel fondo. In tale ambito, è essenziale monitorare le risorse relative al Pnrr, secondo il cronoprogramma di spesa. In caso di anticipazione di fondi, questi possono confluire nel Fpv solo se ricorrono precise condizioni, altrimenti devono essere iscritti nell’avanzo vincolato.

Un aspetto critico riguarda la consistenza del Fondo pluriennale vincolato di spesa finale, elemento che potrebbe avere impatti immediati sul bilancio di previsione 2025-2027 in particolare per gli enti che non lo hanno alimentato in fase preventiva.

È fondamentale dedicare attenzione alle tabelle proposte, poiché saranno successivamente incluse nel questionario sul rendiconto da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Recenti aggiornamenti al principio contabile 4/2 hanno chiarito che le risorse accantonate per investimenti rilevanti (oltre i 150.000 euro) possono rimanere nel FPV solo in presenza dell’avvio delle procedure di affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte). Mentre per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l’obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

Superata l’analisi dei residui derivanti dalla gestione di competenza il revisore deve concentrarsi sulla verifica dei “residui da residui” ossia obbligazioni giuridiche perfezionate nelle annualità precedenti, ma non ancora riscosse o pagate.

Il processo prevede la determinazione della consistenza dei residui che, si rammenta, non possono essere oggetto di reimputazione.

Nel caso di rilevamento di somme passive eliminate o ridotte occorre prestare con particolare attenzione a quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata poiché «l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione» del quale bisognerà darne atto nella ripartizione del risultato d’amministrazione in sede di rendiconto.

La presenza di residui attivi e passivi non correttamente classificati rispettando le indicazioni fornite al punto 9.1 del principio contabile 4/2 possono essere oggetto di una riclassificazione in bilancio tenendo ben presente che la trasposizione in un titolo di bilancio differente apre la strada alla necessità del riconoscimento di un debito fuori bilancio.

L’ammontare complessivo dei residui, determinato dalla competenza e dalle annualità precedenti, dovrà poi essere classificato secondo l’esercizio di derivazione.

Nel format è riportata un’ampia casistica sulla possibilità di mantenere o stralciare dal conto del bilancio quelli con maggiore anzianità o soggetti a perenzione amministrativa, infatti, la conservazione dei residui attivi ultra-quinquennali impone un onere motivazionale più stringente per la loro permanenza in bilancio. L’ente deve dimostrare l’effettiva esigibilità dei crediti più vetusti, evitando di mantenere in bilancio somme difficilmente recuperabili e potenzialmente inesigibili. Altresì in presenza dell’eliminazione definitiva di crediti occorre che l’ente fornisca un’analitica descrizione delle procedure di riscossione tentate, indicando le ragioni della prescrizione e l’adozione di eventuali misure al fine di prevenire il ripetersi di simili situazioni.

Inoltre, la presenza di residui attivi vetusti di difficile esigibilità può portare alla necessità di maggiori accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (Fcde), riducendo la capacità di spesa dell’ente. Tale processo deve essere svolto sulla scorta di un’adeguata motivazione circa il mantenimento o lo stralcio dal bilancio dei residui.

Il parere dell’organo di revisione è propedeutico alla proposta di deliberazione che deve essere adottata dalla giunta e non passa al vaglio del Consiglio comunale, il quale prenderà atto del risultato di tale operazione nell’approvazione del rendiconto.

(*) Membro Comitato esecutivo Ancrel – Odcec Tivoli