Riaccertamento residui attivi, le procedure da seguire
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi consiste in una revisione delle ragioni del loro mantenimento (in tutto o in parte), nella consapevolezza che la cancellazione o la conservazione dei crediti scaduti nel conto del bilancio richiede adeguate ed esaustive motivazioni. Ne consegue che l’esigibilità del credito non riscosso, pur essendo riferita a fonte certa, non comporta la certezza della relativa posta contabile iscritta nel conto del bilancio (articolo 228, comma 3, del Dlgs 267/2000 e articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011). A essere ulteriormente indagata, infatti, deve essere l’effettiva possibilità di incasso del credito maturato, secondo un giudizio prognostico osservante i principi generali della “prudenza” e della “veridicità”.
Infatti, il responsabile del servizio competente alla gestione di una entrata, qualora ritenga che la stessa abbia generato un credito di dubbia e difficile esazione scaduto da tre anni, valuta se stralciare dal conto del bilancio tale credito. In caso di conservazione, occorre accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) una quota del credito scaduto e non riscosso in relazione alla stima della sua riscuotibilità da parte del responsabile dell’entrata. Nel caso in cui avvenga lo stralcio, invece, se ne trae beneficio il Fcde in contabilità finanziaria, il credito permane nello stato patrimoniale costringendo il responsabile del servizio finanziario ad adeguare di pari importo, o fino alla sua concorrenza qualora il credito era già stato in parte svalutato, il fondo svalutazione crediti nella contabilità economico-patrimoniale.
Solo dopo che il credito è stato riconosciuto assolutamente inesigibile o insussistente per prescrizione, deve essere eliminato definitivamente dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento ordinario dei residui. Tuttavia, come anticipato in premessa, il riconoscimento formale dell’inesigibilità o dell’insussistenza per prescrizione deve essere adeguatamente motivato. Su come procedere, stante la non puntualità della norma e dei principi contabili, è possibile osservare la deliberazione n. 144/2023/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per le Marche che richiama le condizioni di cui al paragrafo 9.1 del principio allegato 4/2 al Dlgs 118/2011:
- nel caso in cui ci sia l’assoluta inesigibilità del credito, occorre un’analitica descrizione delle procedure seguite per la sua realizzazione prima della eliminazione totale o parziale;
- nel caso in cui si verifichi l’eventualità della prescrizione, vanno indicate le ragioni che hanno condotto alla maturazione della stessa.
Ovviamente - nell’ambito della revisione delle ragioni del mantenimento del residuo - l’identificazione di un indebito o erroneo accertamento del credito comporta la sua definitiva eliminazione tanto in contabilità finanziaria), quanto in contabilità economico-patrimoniale (paragrafo 9.1 su richiamato).
A completamento di quanto finora esposto si precisa che occorre:
- allegare al rendiconto della gestione l’elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, nonché l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (articolo 11, comma, 4 lettere m) e n), Dlgs 118/2011);
- illustrare nella relazione sulla gestione al rendiconto, sia le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, sia la fondatezza, non solo dei predetti residui, ma anche dei crediti che il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata ha già valutato di stralciare dal conto del bilancio, conservandoli però nello stato patrimoniale (articolo 11, comma 6, lettera e), Dlgs 118/2011).
Stante quanto su descritto, vale riportare che la giurisprudenza contabile ha inteso enucleare, ai fini del riaccertamento ordinario dei residui, i casi per i quali grava sull’ente locale un obbligo motivazionale.
In particolare, sempre nella deliberazione 144/2023/PAR su richiamata è stato chiarito che:
- «il residuo infratriennale si presume esigibile salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio»;
- «il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento»;
- «il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza».
Inoltre, la stessa Sezione ha rimarcato che «la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione non costituisce ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell’ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità». Ciò, salva l’esistenza di «congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l’ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale».
È appena il caso di sottolineare che gli oneri motivazionali richiamati non sempre si rinvengono dal tenore letterale delle disposizioni che disciplinano il riaccertamento ordinario dei residui come è possibile leggere nei riferimenti che seguono:
- articolo 228, comma 3, Tuel: «l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento»;
- paragrafo 9.1, all. 4/2 al Dlgs 118/2011: «il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito [cioè quello di dubbia e difficile esazione scaduta da tre anni] dal conto del bilancio».
Invece, il legislatore delegato ha inteso richiedere espressamente gli oneri motivazionali nei seguenti punti:
- sempre nel paragrafo 9.1 allorché specifica che: «il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione»;
- articolo 11, comma 6, lettera e), Dlgs 118/2011, laddove prevede che la relazione sulla gestione al rendiconto illustra: “le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti … [stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale]».
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