Urbanistica

Ricarica elettrica, dall'11 marzo le nuove norme (ignorate dai regolamenti edilizi comunali)

Stanno per scattere le prescrizioni del Dlgs 48/2020, enti locali in alto mare e manca un Dm attuativo

di Mariagrazia Barletta

A partire dal prossimo 11 marzo saranno «scongelate» le nuove prescrizioni sulla realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, introdotte dal Dlgs 48 del 2020 (entrato in vigore l'11 giugno 2020) con cui l'Italia ha recepito la direttiva Ue 2018/844. L'appuntamento di marzo non incrocia però il decreto interministeriale - non ancora emanato - a cui il Dlgs demanda l'attuazione delle misure. Inoltre, da una ricognizione limitata ai capoluoghi regionali, appare ampiamente inattuata la revisione dei regolamenti edilizi con la quale le amministrazioni, entro lo scorso 9 dicembre, avrebbero dovuto assorbire i nuovi obblighi. I regolamenti comunali avrebbero dovuto prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, gli edifici residenziali e non residenziali con più di dieci posti auto, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, rispettassero gli obblighi di integrazione delle tecnologie di ricarica stabiliti dal Dlgs. Dei 20 capoluoghi di regione, solo Bologna ha adeguato il suo regolamento edilizio ai criteri derivanti dalla direttiva Ue 2018/844.

La storia si ripete: anche il recepimento (entro il 31 dicembre 2017) dei precedenti obblighi di infrastrutturazione per la ricarica elettrica, introdotti dal Dlgs 257 del 2016, andò a rilento e oggi risulta adeguato alla norma del 2016 solo circa il 50% dei regolamenti dei capoluoghi di regione. Tra l'altro, è in corso di revisione il regolamento edilizio di Bari (risalente al 1936), la cui bozza (adottata lo scorso 20 agosto e non ancora in vigore), però, richiama gli obblighi più vecchi del Dlgs del 257 del 2016 e non quelli del Dlgs del 2020. Tra l'altro i Comuni avrebbero dovuto recepire il regolamento edilizio tipo che prevede, nell'indice "unico", un punto specifico per le tecnologie di ricarica elettrica. Ma anche l'obbligo di revisione dei regolamenti sulla base dell'indice-tipo è ampiamente disatteso.

Gli ostacoli all'attuazione delle nuove norme
Secondo quanto previsto dal Dlgs 48 del 2020, nei comuni in cui i regolamenti edilizi non hanno recepito i nuovi obblighi di infrastrutturazione elettrica, le regioni applicano i poteri inibitori e di annullamento dei titoli abilitativi difformi rispetto ai nuovi criteri. I regolamenti edilizi non rappresentano l'unico punto dolente. Come accennato, mancano i provvedimenti attuativi. Il Dlgs 48 del 2020 demandava la definizione delle modalità attuative dei nuovi obblighi e delle caratteristiche tecniche dei punti di ricarica ad uno o più decreti di competenza del ministero dello Sviluppo economico, da emanare con il concerto di altri dicasteri. Tra l'altro gli stessi provvedimenti avrebbero dovuto mettere a punto misure per semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici nuovi ed esistenti, anche superando eventuali ostacoli normativi o difficoltà nelle procedure di autorizzazione.

Le scadenze del 10 marzo 2021 e del 1° gennaio 2025
Intanto il Dlgs 48 del 2020 ha «congelato», fino al 10 marzo 2021, la maggior parte degli obblighi di infrastrutturazione in esso previsti. Si tratta di precisi oneri riguardanti gli edifici residenziali e non residenziali, con più di 10 posti auto. Al netto di alcune eccezioni (edifici non residenziali di proprietà di Pmi, rischio di compromissione della stabilità della rete locale o del funzionamento del sistema locale di energia, costo delle tecnologie di ricarica superiore al 7% del costo totale della ristrutturazione, edifici pubblici già conformi al Dlgs 257 del 2016), a partire dall'11 marzo, il Dlgs ha previsto l'obbligo di dotare gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione per almeno un posto auto ogni cinque.

Sempre considerando le esclusioni citate, a partire dall'11 marzo, per gli immobili residenziali di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione importante, dotati di più di dieci posti auto, il Dlgs prevede la realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per ogni posto auto. In caso di ristrutturazione importante, l'obbligo di installazione delle tecnologie elettriche di ricarica scatta se i lavori coinvolgono l'autorimessa o le infrastrutture elettriche dell'edificio residenziale o non residenziale (se il parcheggio non è interno allo stabile bensì adiacente ad esso, l'adeguamento alle nuove prescrizioni è previsto solo se si interviene sulle infrastrutture elettriche del parcheggio e non, più in generale, sulle infrastrutture elettriche dell'edificio).

Va ricordata, infine, la data del 1° gennaio 2025 entro la quale gli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono essere dotati di almeno un punto di ricarica, anche se non sottoposti ad interventi di ristrutturazione. Anche in questo caso, valgono le eccezioni citate. Va infine ricordato che per la definizione di ristrutturazione importante si fa riferimento al Dm requisiti del 26 giugno 2015 (allegato I, punto 1.4.1). Più nel dettaglio, viene classificato come ristrutturazione importante «l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio».

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