Rientro a full-time, prove e procedure di concorsi, procedimenti disciplinari
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Ritardo nel riscontrare l'istanza di rientro a full-time di un dipendente
Il dirigente/responsabile di servizio competente a pronunciarsi sul rientro a tempo pieno di un dipendente a part-time (per effetto di trasformazione da full-time) che non riscontri l'istanza entro il termine di trenta giorni – considerato anche che, decorso un biennio, sussiste il diritto in capo all'interessato di ritornare a tempo pieno, anche in soprannumero – risponde (almeno per quota parte) del danno erariale per il risarcimento riconosciuto in sede civile, connesso al ritardo con cui l'amministrazione ha dato corso al procedimento. Lo ha deciso la Corte dei Conti, sezione I centrale giurisdizionale centrale d'Appello, con la sentenza n. 118/2023, depositata il 22 marzo 2023 affermando che ciò avviene a prescindere dal fatto che alla condotta possano aver concorso anche gli organi di indirizzo, quali la giunta comunale, per mancata modificazione della dotazione organica.
Valutazione delle prove scritte di concorso
In merito alla valutazione delle prove scritte di concorso da parte della commissione esaminatrice il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 5 aprile 2023 n. 2126, ha ricordato i seguenti orientamenti giurisprudenziali consolidati:
• «l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame impedisce di esaminarle come se si trattasse di domande rispetto alle quali la Commissione sarebbe chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, laddove invece il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato è spesso condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e la logica interna dell'elaborato»;
• «sono inammissibili verificazioni o consulenze tecniche, …, in quanto, … apporti valutativi di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della commissione; spetta in via esclusiva a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico …, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione».
Procedimento disciplinare per invii da mail aziendale
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 marzo 2023 n. 7799 ha sancito che il dipendente rappresentante Rsu che utilizzi l'indirizzo e-mail aziendale per l'invio di comunicazioni di natura sindacale, durante l'orario di lavoro, non può essere destinatario, per questa condotta, di sanzione disciplinare, se il datore di lavoro non è in grado di provare il danno subito. In base all'evoluzione tecnologica lo strumento della posta elettronica deve essere considerato uno "spazio" deputato anche alle comunicazioni sindacali. Anche quando il datore di lavoro abbia messo a disposizione una postazione specifica con apposito indirizzo e-mail per l'attività sindacale, l'utilizzo da parte del dipendente di quella personale aziendale non è passibile di sanzione se non vi è prova del concreto pregiudizio alle normali attività lavorative. Il volantinaggio elettronico, assimilabile all'attività di proselitismo, è consentito se effettuato senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni.
Ritardo, oltre i sei mesi, nella conclusione delle procedure di concorso
L'articolo 11, comma 5, del Dpr 487/1994 individua la durata massima delle procedure concorsuali nel termine di sei mesi, decorrente dalle prove scritte, nel caso di concorsi per esami e dalla prima riunione della commissione, nel caso di concorsi per titoli, quale principio generale, in virtù del quale, nel caso di concorsi che oltrepassino detta durata, si configura un preciso onere a carico dell'organo procedente tenuto a dare adeguata contezza, tramite un'apposita relazione, dei motivi del suo superamento. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato, sezione VII, nella sentenza n. 3119/2023, rammentando altresì che non giustifica detto ritardo il copioso contenzioso sulla procedura concorsuale, dal momento che il precitato art. 11 reca una presunzione di colpa a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto del termine di durata dei concorsi. Neppure idonea causa giustificativa è il consistente numero di candidati e la complessità gestionale che ne deriva. Infatti, detta complessità e le difficoltà conseguenti devono essere fronteggiate dalle ordinarie competenze amministrative dell'amministrazione procedente, intesa sotto il profilo funzionale ed organizzativo, ed il fatto che sia stata, al contrario, causa di rallentamento dell'attività, lungi dal configurarsi come esclusione di addebito, depone semmai nel senso di un'amministrazione condotta con negligenza e imperizia.