I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Riforma della determinazione delle tariffe Tari: al via la rilevazione di Arera

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’Arera ha dato il via alla rilevazione dei dati relativi ai corrispettivi del settore rifiuti, dando seguito a quanto previsto dalla delibera 6 febbraio 2024, 41/2024/R/rif, con la quale l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani. Continuando così il percorso avviato nel 2019, che già all’epoca era rivolto anche a rivedere il sistema per la determinazione delle tariffe (Dpr 158/1999), tenuto conto della previsione della legge 205/2017.

La ricognizione riguarda sia l’anno 2022 che l’anno 2023 e resterà aperta fino al 4 giugno prossimo. Sono interessati alla ricognizione tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, indipendentemente dal regime di prelievo applicato. I gestori sono quelli individuati nell’anagrafica operatori Arera in qualità di gestori dell’attività di “Gtru”, tenuti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’anagrafica territoriale rifiuti (Atrif) di cui alla delibera 263/2023/E/rif.

La rilevazione viene effettuata accedendo all’area riservata del sito dell’Arera, e richiede la compilazione di una serie di maschere: “Articolazione della tariffa – Elementi generali”, “Informazioni di carattere organizzativo” ,“Dati tecnici sulle quantità raccolte”, che devono essere compilate da tutti gli operatori; la maschera «Valorizzazione coefficienti k ai sensi dell’Allegato 1 di cui al regolamento ex Dpr 158/99 e tipologie attività delle utenze non domestiche», che deve essere compilata dai soggetti che, nella commisurazione della tariffa, tengono conto dei criteri determinati con il regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la maschera “Informazioni sulla modalità di misurazione della quantità di rifiuti conferiti”, che deve essere compilata dai soggetti che hanno implementato sistemi di misurazione puntuale almeno del rifiuto urbano residuo, indipendentemente dal regime di prelievo applicato; la maschera “Informazioni sulla struttura tariffaria nel caso di sistema puntuale”, alla cui compilazione sono tenuti i soggetti in caso di adozione di tariffazione puntuale (sia Tari tributo puntuale sia tariffa puntuale corrispettiva).

La prima maschera richiede preliminarmente l’individuazione del regime di prelievo adottato, optando tra la Tari presuntiva o monomia (comma 652 legge 147/2013), la Tari normalizzata o binomia (Dpr 158/1999), la Tari-puntuale e la Tariffa corrispettiva (comma 668 legge 147/2013). Quindi, devono essere specificati il numero di utenze condotte da persone fisiche, specificando quelle il cui numero di componenti è determinato con criteri presuntivi, e di utenze non domestiche, indicando quelle che hanno presentato la documentazione per l’avvio al recupero o al riciclo autonomo dei rifiuti urbani prodotti. Per utenza si fa riferimento a un punto di conferimento, alla data del 1° gennaio dell’anno. Il concetto di punto di conferimento, rinvenibile nel documento tecnico reso disponibile dall’Autorità, richiama alla mente l’unità impositiva da utilizzarsi per l’applicazione delle quote perequative introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (rifiuti marini e accantonamenti per calamità).

Deve quindi essere riportata la percentuale delle entrate tariffarie relativa alle componenti di costo variabile, ricavabile dall’articolazione dei costi del Pef, al netto delle componenti da detrarre in base alla determinazione Arera n. 1/2022 (contributo Miur, recupero evasione, sanzioni, eccetera) e la percentuale di entrate tariffarie imputata alle utenze domestiche. Inoltre, occorre specificare il criterio di ripartizione adottato, considerando che, secondo il Dpr 158/1999, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base di criteri “razionali”, rimessi alla determinazione dell’Ente impositore. Normalmente si fa riferimento a criteri più puntuali, nel caso in cui si disponga di una contabilità analitica in grado di ripartire il costo tra i due centri di imputazione ovvero di sistemi di misurazione che permettano di distinguere in modo preciso i rifiuti prodotti da ogni categoria. Si ricorre invece a sistemi presuntivi basati sulla stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti Kd di cui al Dpr 158/1999, sull’incidenza del gettito delle tipologie di utenze sul totale o ancora sulla base del numero delle utenze di ogni categoria. Quindi va specificato il riferimento dell’ente che approva le tariffe (comune o autorità regionale, come accade in molti casi nell’ipotesi di tariffa corrispettiva) e il link con la pagina internet dove sono pubblicate le tariffe e i regolamenti del tributo.

La maschera “informazioni di carattere organizzativo” richiede delle notizie sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta. Nel dettaglio, va indicata la percentuale di utenze domestiche servite con il sistema porta a porta integrale, raccolta stradale integrale o misto, indicando le frazioni di rifiuto per le quali è sempre previsto il sistema di raccolta porta a porta. Inoltre, va indicato il numero dei centri di raccolta ubicati nel territorio dell’ambito tariffario e al di fuori di esso, oltre al numero dei centri di riuso.

La maschera di valorizzazione dei coefficienti K deve essere riempita solo dai gestori che utilizzano il metodo normalizzato o che comunque tengono conto dei criteri del Dpr 158/1999. Oltre al dettaglio dei coefficienti utilizzati, viene richiesto se le categorie del Dpr 158/1999 si ritengono soddisfacenti e di fornire suggerimenti su quali categorie si riterrebbe utile introdurre. Va inoltre fornito il dettaglio delle eventuali sottocategorie che sono state istituite, con la specifica dei relativi coefficienti utilizzati. Infine, vanno fornite le informazioni sulla presenza di riduzioni per il riciclo autonomo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche (articolo1, comma 649, legge 147/2013) o su esenzioni/riduzioni della quota variabile per il recupero autonomo dei rifiuti (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006).

La maschera “Informazioni sulla modalità di misurazione della quantità di rifiuti conferiti” va compilata nel caso in cui siano stati implementati sistemi di misurazione puntuale almeno del rifiuto urbano residuo, indipendentemente dal regime di prelievo applicato. In questa maschera, come precisano le istruzioni dell’Autorità, l’operatore inserisce le informazioni in merito alla struttura di articolazione adottata, al tipo di commisurazione scelto, all’eventuale presenza di “minimi” e/o di soglie massime, alle variabili individuate per la commisurazione di ciascuna componente tariffaria prevista nella struttura.

Nell’ultima maschera, “dati tecnici sulle quantità raccolte”, sono inserite informazioni sulle quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento e lavaggio, distinguendo tra i rifiuti recuperati e quelli invece smaltiti, sulle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, indicando i rifiuti urbani residui e quelli differenziati (di cui frazione organica, secca e altri rifiuti differenziati) e specificando le quantità prodotte dalle utenze domestiche (informazione quest’ultima che nel caso di sistemi presuntivi potrà essere solo stimata, sulla base della differenza tra i rifiuti totali e quelli prodotti teoricamente dalle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività).

La rilevazione può essere accompagnata da una relazione facoltativa, per la quale l’Arera ha predisposto un apposito modello. La relazione è funzionale a raccogliere spiegazioni più di dettaglio o descrizioni ritenute necessarie dal soggetto compilatore per una corretta comprensione dei dati e delle informazioni forniti o per illustrare ulteriori elementi informativi di natura qualitativa. La relazione è articolata in 6 sezioni come le maschere del form da compilare. È possibile predisporre un’unica relazione per il solo 2023 o un’unica relazione per entrambe le annualità oggetto di rilevazione, procedendo a un unico caricamento nell’ambito dell’idonea sezione del portale relativa all’edizione più recente (2023).

(*) Vicepresidente Anutel

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7/06/2024: le concessioni demaniali marittime: II° parte (10,00-12,00)

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