I temi di NT+L'ufficio del personale

Riorganizzazione dell’ente, fondo risorse decentrate di rientro e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Obbligo di adeguata motivazione per la riorganizzazione dell’ente

Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2680 ha affermato che una riorganizzazione macro-strutturale dell’ente, adottata dalla giunta, necessita dei previsti atti di indirizzo da parte del consiglio comunale e deve essere sorretta da adeguata motivazione. Quando a ciò consegua la soppressione di posizioni dirigenziali l’ente è, altresì, tenuto a predeterminare i criteri in base ai quale andrà ad assegnare i residui incarichi, rispetto alle professionalità e al merito delle risorse presenti; pertanto, anche in questa fase occorre un’idonea motivazione.

Piano di rientro per erronea determinazione del fondo risorse decentrate

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 39/2024, ha evidenziato che il legislatore ha disciplinato espressamente l’ipotesi di errore nella determinazione del fondo per la contrattazione integrativa, prevedendo, all’articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001, il relativo rimedio e, quindi, tipizzando un’ipotesi di errore scusabile. Pertanto, l’attualità del danno ai fini della responsabilità erariale si verifica e attualizza solo nel caso in cui non venga posto in essere (o non vada a buon fine) il piano di rientro previsto dalla citata norma. La sopra citata norma, ai sensi della quale «… in caso di accertato superamento di vincoli finanziari … è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva …», ha, infatti, proprio la finalità di individuare un correttivo automatico che modifichi per il futuro la consistenza dei fondi destinati al salario accessorio, attraverso un recupero delle eventuali somme conferite in eccesso, grazie a un sistema obbligatorio di riassorbimento, diluito nel tempo, sulle risorse da destinarsi ai medesimi fini per gli anni a venire e che, una volta approvato ed attuato, integra la fattispecie tipica descritta nella norma. Ne consegue che, se viene approvato il piano di recupero, il danno all’erario può attualizzarsi solo nel momento in cui il procedimento di recupero, individuato dal legislatore come necessario ed obbligatorio, non venga portato a esecuzione in tutto o in parte, con conseguente responsabilità erariale dei soggetti obbligati all’attuazione del piano stesso.

Concorsi, legittimo elidere la soglia di sbarramento, illegittimo abbassare il punteggio minimo

L’amministrazione può ragionevolmente e legittimamente decidere di elidere la soglia di sbarramento inizialmente prevista nel bando di concorso, in quanto dal momento che inserire uno sbarramento in ingresso, mediante prova preselettiva, risponde alla necessità di ridurre il numero di candidati ai quali dare accesso alle prove selettive vere e proprie e risponde a un’esigenza di celerità e non aggravamento del procedimento concorsuale che, nell’ipotesi di procedure caratterizzate da numeri ridotti, perde la sua finalità e, pertanto, può ragionevolmente essere elisa nell’ottica dell’auspicata più ampia partecipazione concorsuale che è principio cardine della disciplina di settore. Invece, è illegittimo un’eventuale abbassamento della soglia minima di punteggio stabilita per il superamento della prova di sbarramento, in quanto inciderebbe sui criteri di selezione normativamente prescritti nonché su regole e principi di valore generale, in questo caso pretermessi, quali il buon andamento del concorso, l’obiettivo della selezione di individuare i migliori, la par condicio concorsuale e la stessa concorrenzialità della procedura. Lo ha affermato il Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter, nella sentenza 13 marzo 2024, n. 5172.

Domande di concorso non previste nelle materie indicate nel bando

Il Tar Lazio-Roma, sezione I-quater, nella sentenza dell’8 febbraio 2024, n. 2475 ha deciso che l’auto-vincolo che l’amministrazione si crea con le previsioni del bando di concorso (lex specialis della procedura) e l’annesso principio di stretta interpretazione delle sue clausole, determina l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione che abbia sottoposto ai candidati, nella prova di concorso, domande estranee alle materie espressamente indicate nel bando.