Personale

Ipertensione da stress al lavoro, c'è causa di servizio

Sul ricorso contro il ministero dell'Interno proposto da un Capo Reparto dei Vigili del Fuoco

di Claudio Carbone

L'infermità da ipertensione arteriosa può essere riconosciuta quale causa di servizio, con diritto anche all'equo indennizzo. A tal fine è sufficiente dimostrare che nell'attività lavorativa prestata si è stati sottoposti a ripetuti traumi stressogeni che di fatto hanno determinato la menomazione complessiva dell'integrità fisica psichica. Su questi aspetti si è recentemente espressa la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, quale Giudice Unico delle Pensioni, con la sentenza n. 4/2023, intervenuta a seguito del ricorso avverso il ministero dell'Interno proposto da un Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, che si vedeva rigettata l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità ipertensione arteriosa.

Si apre, dunque, un nuovo filone di contenzioso posto che la patologia medica in argomento riguarda moltissime persone e, quindi, anche i dipendenti pubblici. Il che obbliga le amministrazioni a valutare costantemente attraverso le visite mediche periodiche lo stato di salute del personale per verificare se le mansioni assegnate ne sono compatibili. Circostanza questa che sicuramente creerà difficoltà per gli enti minori, che non hanno la possibilità di applicare una costante rotazione del personale, quali ad esempio i vigili o gli addetti al pronto intervento. Queste considerazioni, naturalmente, muovano dall'analisi dei fatti di causa.

Il ricorso si è basato sull'istruttoria medico legale eseguita dal consulente che dopo aver riepilogato l'iter amministrativo finalizzato all'accertamento del diritto previdenziale invocato dalla parte ricorrente ha ritenuto che le patologie sofferte siano da ricollegare eziologicamente al servizio prestato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco. La sentenza in commento ha accertato quanto segue. Innanzitutto, che è pacifico che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nella materia oggetto del ricorso, atteso che ne è devoluta non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione. La circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, inoltre, non esclude che l'accertamento della dipendenza possa essere invocato, rilevando eventualmente soltanto ragioni di ammissibilità della domanda (Cassazione, Sezioni unite, n. 4325/2014; n. 1306 del 2017; Corte dei conti, Sezione I App., n.105/2020).

Nel merito della controversia, infine, a seguito dell'espletamento degli accertamenti medico-legali è stato definitivamente acclarato che l'ipertensione arteriosa sofferta dal ricorrente è da ricollegare alle conseguenze stressogene dell'attività di servizio. Sul punto, la bibliografia in materia è molto chiara: è ben noto che il forte stress debba essere considerato causa favorente all'insorgenza della malattia arteriosa. Il fatto che l'ipertensione arteriosa essenziale sia una patologia multifattoriale, senza un altro chiaro fattore necessario e sufficiente a portare al quadro ipertensivo, non può essere motivazione per negare il riconoscimento causale o concausale con il lavoro. Sul punto, la medicina legale è molto chiara e si rifà alle istruzioni operative del 16.02.2006 rilasciate dall'Inail circa i «Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate».

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