Rischio accantonamenti se l'azienda speciale chiude in perdita
L'esperienza Covid potrebbe influenzare il corretto funzionamento degli enti proprietari
La chiusura del rendiconto 2020 per le aziende speciali, sulla cui gestione ha impattato pesantemente l'emergenza Covid-2019, potrebbe riservare delle sorprese negative per gli enti locali, a causa di alcune normative che hanno introdotto oneri e sanzioni nel caso si realizzassero perdite di esercizio. La presenza di risultati di esercizio negativi, come potrebbero essere quelli prodotti in sede di rendicontazione 2020 a causa della gestione del Covid-2019, potrebbe influenzare il corretto funzionamento degli enti proprietari delle aziende speciali.
Debiti fuori bilancio
L'eventuale perdita di esercizio dell'azienda speciale potrebbe rientrare nelle disposizioni dell'articolo 194, comma 1, lettera b), del Tuel, in tema di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale, a condizione che:
a) il ripiano sia stato previsto dallo statuto dell'azienda o da convenzioni o atti costitutivi;
b) sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio, di cui all'articolo 114, comma 8, del Tuel;
c) il disavanzo derivi da fatti di gestione non prevedibili in sede di redazione del budget preventivo.
Queste ultime due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome. Solo il loro rispetto può legittimare l'integrazione dell'autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo il «debito altrui» entro il bilancio dell'ente «dominus». Tuttavia, secondo la Corte dei conti, il ripiano deve rispettare il generale divieto di soccorso finanziario di imprese partecipate strutturalmente in squilibrio, che si verifica quando la ricorrenza di perdite potrebbe essere evidenza postuma di un budget solo formale, ovvero inattendibile (Corte conti Campania, delibera n. 11-162/2018, Veneto n. 386/2017).
La giurisprudenza consolidata ritiene che si possa definire in equilibrio un'azienda speciale che, in attuazione delle disposizioni del Dm Economia e Tesoro 26 aprile 1995, adotti un budget economico triennale in sostanziale pareggio, come previsto dall'articolo114, comma 8, del Dlgs 267/2000. È importante tenere presente che anche per le aziende speciali si applicano le disposizioni del Dlgs 118/2011 che prevedono, all'articolo 17, comma 3, che al budget economico venga allegato un prospetto concernente la ripartizione delle spese per missioni e programmi, accompagnata dalla classificazione secondo la nomenclatura Cofog di secondo livello.
Va ricordato, inoltre, che l'articolo 53, comma 6, del Dl 104/2020, integrando il comma 3 dell'articolo 194 del Tuel, ha modificato la normativa sui debiti fuori bilancio, prevedendo che il piano di rateizzazione convenuto con i creditori possa superare il precedente limite temporale dei 3 anni finanziari (compreso quello in corso), e in tal caso la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi, potrà essere garantita con imputazione in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa.
Accantonamento perdite
L'obbligo di accantonare una quota del risultato di amministrazione a copertura delle perdite degli enti strumentali partecipati è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2007 n. 147. In caso risultato negativo dell'azienda, quindi, l'ente locale dovrà necessariamente procedere all'accantonamento della perdita d'esercizio registrata e, qualora il maggior disavanzo di amministrazione che l' operazione genererà non dovesse essere sostenibile, si dovrebbero attuare le disposizioni dell'articolo 243-bis del Tuel in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Ciò consentirebbe all'ente di riassorbire il disavanzo in un periodo massimo che varia dai 4 ai 20 anni, a seconda della classe demografica dell'ente e del rapporto tra passività e impegni del titolo I. Oltre a questa attività si potrebbero rivedere gli oneri sostenuti dal Comune relativi ai contratti di servizio affidati all'azienda speciale, con l'obiettivo di integrare i proventi per i servizi che strutturalmente sono in perdita.
Liquidazione della partecipazione
La legge 27 dicembre 2007 n. 147, all'articolo 1, comma 555, prevede che, qualora l'azienda produca perdite per quattro degli ultimi cinque esercizi, si debba procedere alla sua liquidazione, anche in presenza di un nuovo piano industriale e di una ricapitalizzazione. Va sottolineato che la giurisprudenza, in materia di analisi di fatti gestionali straordinari divenuti noti tempo dopo l'effettivo sorgere dell'evento, ritiene che si debba dare rilievo all'effettiva situazione finanziaria, indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell'accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. In buona sostanza, le perdite riferite a più esercizi finanziari (anni precedenti), qualora non siano state certificate annualmente con l'approvazione del bilancio di esercizio e siano state accertate successivamente in un unico contesto (approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio), rappresentano in ogni caso il quadro finanziario di riferimento ai fini dell'operatività della norma.
L'esperienza Covid farà sicuramente riflettere sulla tenuta di alcuni istituti giuridici che, per alcuni versi, dovrebbero ritenersi in parte superati. Non si può che attendere la revisione del Tuel, nella speranza che introduca norme meno rigide e più adattabili alle situazioni eccezionali.
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