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Riscossione coattiva, rebus normativo per i gestori dei rifiuti

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di Cristina Carpenedo (*) e Tommaso Ventre (**) - Rubrica a cura di Anutel

L'entusiasmo per la riscossione potenziata nell'accertamento esecutivo prende il largo nelle attività di recupero della Tari e si scontra con alcuni complessi passaggi normativi della legge 160/2019, recante la nuova disciplina operativa dal 1 gennaio 2020.

L'accertamento esecutivo
Come noto, il legislatore ha introdotto, per le entrate locali, il nuovo accertamento esecutivo, avente la caratteristica di assumere anche la forza precettiva dell'ingiunzione di pagamento ovvero della cartella, necessari per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento notificati fino al 31.12.2019. Questo permette di avviare immediatamente, pur nel rispetto di alcuni limiti, le azioni cautelari ed esecutive proprie della modalità privilegiata, disciplinata dal titolo II del Dpr 602/73.
Gli enti che possono emettere i nuovi accertamenti sono individuati non solo nei Comuni ma anche nella terna dei soggetti rientranti nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 446/97 e quindi, società iscritte all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53, comma 1 dello stesso decreto, società interamente pubbliche e società miste con socio privato iscritto al medesimo albo. A questo gruppo, il comma 792 dell'articolo 1 della legge in commento include, alla lettera a), anche i soggetti affidatari di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 147/2013.

I soggetti affidatari Tares
Il comma 691 ha permesso ai Comuni di affidare, in deroga all'articolo 52, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari e della Tares, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Interpretazioni estensive di questa particolare disposizione hanno motivato affidamenti della fase di accertamento e riscossione della Tari a favore di soggetti che non rientrano affatto nella previsione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52.
Questi soggetti possono notificare accertamenti esecutivi e condurre la riscossione coattiva privilegiata nella stessa modalità ammessa per gli altri?
La risposta non è semplice.

La scissione della fase dell'accertamento da quella della riscossione coattiva
Se è chiaro l'intento del legislatore di fare diventare l'avviso di accertamento emesso dai soggetti richiamati un titolo esecutivo, altrettanto non è per la successiva fase di riscossione coattiva. Infatti è lo stesso comma 792 che prevede la possibile scissione della gestione della fase accertativa da quella coattiva disponendo che occorre indicare nell'avviso il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
E sull'esecuzione forzata il legislatore detta due norme apparentemente ridondanti. La prima costituita dalla lettera e) del comma 792 secondo cui il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva. La seconda disciplinata invece dalla lettera f) secondo cui solamente gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del Dpr 602/73, senza richiamare i soggetti affidatari ai sensi del comma 691.
Occorre quindi chiedersi se si tratti di una svista normativa oppure il legislatore abbia volutamente escluso i soggetti diversi rispetto a quelli esplicitamente individuati

Una possibile soluzione interpretativa
Per risolvere l'enigma è possibile utilizzare la chiave di lettura del precedente comma 791 che, alla lettera a), stabilisce che ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 446/1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 147/ 2013, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate.
Questa previsione permette di ricomprendere i gestori di cui al comma 691 nell'alveo dei soggetti legittimati anche alla riscossione coattiva dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi facendo propendere per una svista del legislatore nella previsione della lettera f).
Ove occorresse, a conferma di siffatta interpretazione la lettera e) del comma 792 pone una regola di carattere generale, stabilendo che il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a), procede a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva. E sul punto i soggetti affidatari a norma del comma 691 agiscono su affidamento degli enti in deroga alle previsioni dell'articolo 52 e poiché è da escludere che l'accertamento esecutivo possa aprire la strada a procedure coattive combinate, alternative al Titolo II, appare sostenibile che la deroga conclamata dal comma 691 sia totale, in grado di escludere in radice il rispetto dei requisiti richiesti dal comma 5 dell'articolo 52.

(*) Funzionario responsabile della riscossione di ente pubblico
(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel