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Riserva nei concorsi, compensi dell'avvocatura e rimborso delle spese legali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Come opera la riserva nei concorsi
«Il concorso con posti riservati rappresenta … un procedimento concorsuale unitario cui partecipano in condizione di parità tutti i concorrenti, sia esterni che interni (in favore dei quali sia prevista una percentuale di riserva), tutti egualmente tenuti a sostenere le prove previste in omaggio al principio costituzionale del pubblico concorso (Consiglio di Stato n.1607/2015), principio non derogabile e che impone che i soggetti in favore dei quali, in ragione di requisiti di volta in volta individuati dalla disciplina della singola procedura concorsuale, sia prevista la cosiddetta riserva di posti, superino effettivamente le prove concorsuali, conseguendo la idoneità al profilo professionale messo a concorso. Ciò non toglie che gli stessi, in forza del punteggio conseguito, possano essere anche tra i vincitori della procedura concorsuale, ma anche in questo caso essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. Condivisibilmente si è sostenuto al riguardo che "il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In questo modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e questo scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi" (Consiglio di Stato, n. 150/2014)». È quanto affermato nella sentenza n. 5155/2021 del Tar Campania per spiegare il meccanismo delle riserve all'interno dei concorsi pubblici.

Avvocatura interna e liquidazione dei compensi
Alla Corte dei conti della Puglia è stato richiesto un parere molto articolato in materia di erogazione dei compensi per l'avvocatura interna. I magistrati contabili, con la deliberazione n. 120/2021/PAR hanno fornito utili chiarimenti.

La prima questione riguardante il caso in cui i compensi maturati per provvedimenti giudiziali ove sia stata pronunciata compensazione integrale delle spese, siano superiori a quelli previsti dal fondo risorse decentrate per l'anno di riferimento, ha come quesito la possibilità di far slittare la liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo. I magistrati contabili hanno precisato che «nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell'avvocatura di un ente locale vanno corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio e artificioso superamento di questi limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata a un periodo temporale successivo. Del resto, contrariamente, ritenere possibile l'aggiramento della norma mediante un'uscita spostata nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamentale principio contabile previsto dall'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare quello del paragrafo n. 5.2, lettera a), ultimo alinea …».
Il secondo quesito è riferito, invece, ai compensi maturati per provvedimenti giudiziali ove le spese legali siano state recuperate dalle terze controparti; cosa accade nel caso in cui i compensi incassati in un determinato anno siano superiori al limite corrispondente al trattamento economico complessivo del personale interessato (con riferimento allo stesso anno d'incasso)? È possibile far slittare la liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo?';
Secondo la Corte, l'avvocato-dipendente dell'ente locale non può ottenere un compenso che si traduca in una somma superiore al relativo trattamento economico complessivo (vedasi anche: sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 18/2018; sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 20/2018; sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015). E conclude il pare chiarendo che «… le disposizioni in esame devono essere interpretate nel senso che non è possibile, per il tramite di posticipazione delle liquidazioni dei compensi, aggirare i vincoli normativamente previsti (e in particolare, quelli previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 90/2014, convertito nella legge 114/2014); inoltre, in relazione al quesito circa il personale che, nel momento della liquidazione del compenso, non risulti più dipendente dell'ente locale che procede alla liquidazione stessa, ritiene il medesimo carente dei requisiti di ammissibilità oggettiva».

Invarianza finanziaria per il rimborso delle spese legali agli amministratori
Con la deliberazione n. 154/2021/QMIG la Corte dei Conti Veneto, ha sospeso la propria pronuncia in merito a un quesito sul concetto di invarianza finanziaria in merito al rimborso delle spese legali agli amministratori inviando l'argomento alla Corte dei conti Sezione Autonomie alla quale ha sottoposto la seguente questione di massima: «se il vincolo di invarianza finanziaria previsto dall'articolo 86, comma 5, del Dlgs 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'Ente».