Salario accessorio, fondo crediti dubbia esigibilità e debiti fuori bilancio: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni della Corte dei conti
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
TRATTAMENTO ACCESSORIO E DOCUMENTI PROGRAMMATICI
Nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il piano performance non siano stati approvati dall'ente nell'esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell'ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati. A dimostrazione della correlazione funzionale fra erogazione delle risorse variabili e raggiungimento degli obiettivi stabiliti rilevano gli orientamenti dell'Aran per i quali, nel caso di risorse disponibili solo a consuntivo ed erogabili al personale in funzione del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, dette risorse, in ipotesi di ridotto o mancato raggiungimento dei citati obiettivi, costituiscono economie e quindi non possono essere trasportate sull'esercizio successivo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 94/2021
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il principio contabile ha stabilito espressamente come si determina il fondo, evidenziando anche i casi in cui non operare il relativo accantonamento. Tra questi non rientrano alcune delle ipotesi per le quali l'ente non ha proceduto al relativo accantonamento. In primo luogo, non vi rientra la circostanza di avere incassato il credito nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale andava calcolato l'accantonamento, in quanto l'avere incassato il credito nell'esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo. In secondo luogo, non possono considerarsi rispettose del principio contabile i casi esclusi dall'ente in quanto riconducibili «a entrate di cassa». Se è vero che il principio contabile consente di escludere dal calcolo del Fcde le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa, è anche vero però che per poterle escludere dal calcolo del Fcde è necessario che, effettivamente, l'ente abbia proceduto in questo modo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 91/2021
TRANSAZIONE E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
Nel caso in cui l'ente intenda addivenire a un accordo transattivo nel quale non si prevedono esborsi da parte del Comune, ma soltanto la futura acquisizione degli oneri di urbanizzazione, non si deve operare il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto si tratta di un contratto attivo e che non vi è esborso di denaro. D'altra parte, qualora vi fossero, invece, oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'ente, e fosse perciò necessario procedere a un riconoscimento di debito, si evidenzia che la lettera applicabile dell'articolo 194 è la lettera e).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - PARERE N. 48/2021
Sulle partecipazioni pubbliche un doppio controllo in vista del consolidato
di Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel
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di Marco RossiPubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.