Sanabile il mancato scorporo dei costi di manodopera se il modulo Mepa non ha lo spazio
É presupposto, per l'applicazione dell'eccezione alla regola dell'automatismo espulsivo conseguente all'inadempimento dell'onere dichiarativo dei costi della manodopera nell'offerta economica, la "confusione" causata nell'offerente dal modulo standard generato dal sistema Mepa, privo del campo per l'indicazione degli stessi; legittimo è quindi il soccorso istruttorio, da parte della stazione appaltante, per regolarizzare a posteriori l'offerta presentata. Così che si è pronunciato il Tar Lazio, sezione terza-ter, con la sentenza n. 5780/2020, sulla base dei principi europei della certezza del diritto, della parità di trattamento e della trasparenza.
La ricorrente ha partecipato a una procedura di appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia, tramite utilizzo della piattaforma telematica del Mepa, e ha impugnato l'aggiudicazione, disposta a favore della controinteressata, perché quest'ultima non ha indicato, nella propria offerta, i costi della manodopera, specificati solo successivamente dietro richiesta della stazione appaltante; deducendo così la violazione e la falsa applicazione degli articoli 95, comma 10, e 83, comma 9, del codice degli appalti . La censura punta sull'obbligo di procedere all'indicazione separata, nell'offerta economica, degli oneri in questione, indipendentemente dall'espressa previsione in tal senso negli atti di gara e dalla presenza di un modulo e/o campo allo scopo dedicato e, inoltre, sull' impossibilità di sanare questa carenza in una fase del procedimento successiva alla presentazione dell'offerta.
I giudici capitolini hanno rigettato il ricorso utilizzando, come canone interpretativo, la sentenza n. 309/2019 della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha affermato la legittimità per il diritto europeo dell'esclusione automatica del concorrente in una procedura a evidenza pubblica, per mancato scorporo, nell'offerta economica, dei costi inerenti alla manodopera e di quelli della sicurezza, anche nel caso in cui l'ottemperanza a questo obbligo non è stata riportata nella lex specialis di gara, operando, sul punto, il meccanismo dell'eterointegrazione alle norme del codice. Tuttavia, la Corte, nell'ambito della stessa sentenza, ha fatto salvo il caso in cui «le disposizioni della gara di appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche», perché i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretanti nel senso che non ostano alla possibilità di consentire la regolarizzazione dell'offerta.
Con specifico riferimento alla controversia in questione, i concorrenti hanno dovuto obbligatoriamente utilizzare un modulo con format determinato e prefissato dal sistema Mepa, che non ha lo spazio fisico per l'indicazione separata degli oneri della manodopera; ciò ha determinato, da un lato, la materiale impossibilità di riportare espressamente i costi e dall'altro, una situazione di "disorientamento" nella quale i principi di certezza e di trasparenza non hanno permesso alla stazione appaltante, che ha ingenerato l'errore, negli offerenti, l'applicazione della sanzione espulsiva , anzi, hanno legittimato il ricorso al soccorso istruttorio. In questo caso sussistono, quindi, le condizioni per configurare una eccezione alla portata immediatamente escludente della mancata indicazione dei costi della manodopera.
La sentenza del Tar Lazio n. 5780/2020