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Scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose, «sì» alla revoca degli incarichi esterni in corso

Il carattere preventivo dello scioglimento non interessa soltanto gli organi politici ma ha effetti anche sui rapporti di matrice tecnica

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di Aldo Milone

I principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 4640/2020 del Tar Campania assumono un rilevante valore esplicativo dell'ampia e generale formulazione dell'articolo 143, comma 6, del Tuel, in materia di effetti sugli incarichi in corso conseguenti allo scioglimento degli organi consiliari degli enti locali a causa di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

La fattispecie
I componenti esterni della struttura di internal audit di un Comune, hanno impugnato il decreto di risoluzione dell'incarico emanato dalla commissione straordinaria insediatasi a seguito dello scioglimento dell'ente per infiltrazione mafiosa.
In particolare, i ricorrenti, nominati dalla precedente commissione straordinaria sulla base di una procedura di selezione pubblica, hanno censurato l'atto amministrativo lamentando l'inapplicabilità a loro carico della fattispecie decadenziale prevista dalla citata disposizione, in virtù del loro particolare status, asseritamente non riconducibile alle ipotesi eccezionali (e quindi inestensibili) contemplate dalla norma.

Quadro normativo
L'articolo 143, comma 6, del Tuel, ha previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale infiltrato, sono risolti di diritto gli incarichi di dirigente/funzionario a tempo determinato (articolo 110, del Tuel) e di revisore dei conti nonché i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, salvo che la commissione straordinaria non li rinnovi entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Quello dello scioglimento è un provvedimento non di natura sanzionatoria, bensì preventiva, finalizzato alla tutela della Pa ove condizionata nel suo composito operare dalla pressione e dall'influenza esercitate dalla criminalità organizzata. Carattere di prevenzione che non si limita a interessare gli organi politici, ma si riflette a catena altresì su incarichi e rapporti di matrice tecnica.

Risoluzione a vasto spettro
L'estesa portata normativa e la ratio della disposizione hanno indotto il collegio partenopeo a esprimere l'indicazione che rientrino nel suo alveo diretto d'applicazione anche gli incarichi esterni di membro della struttura di audit che l'ente abbia previsto in sede di regolamento sui controlli interni. Se, infatti, è vero che il legislatore abbia inteso risolvere ipso iure tutti quei rapporti di servizio non ricadenti nell'ambito ristretto del lavoro subordinato, allora non c'è dubbio che il rapporto di collaborazione professionale di lavoro autonomo che si instaura con l'affidamento dell'incarico di audit appartenga al perimetro proprio dell'ipotesi risolutiva in esame.
Secondo i magistrati campani, inoltre, un siffatto esito deve scaturire indipendentemente dal momento del conferimento dell'incarico (riguardando tutti quelli pregressi), dall'organo amministrativo conferente (ordinario o straordinario) e dalla modalità di selezione degli incaricati (pubblica o meno).
I giudici amministrativi, infine, hanno soffermato l'attenzione sull'elevatissima discrezionalità da parte della commissione straordinaria nell'esercizio della facoltà di conferma degli incarichi e dei rapporti in corso, sindacabile giudiziariamente solo per palese illogicità e irragionevolezza (non riscontrabile nel caso di specie, attenendo ai criteri gestionali della Pa affidata all'organo straordinario).

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