Sì all'accesso agli atti per l'assegnazione delle progressioni economiche
Si tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore richiedente
Il pubblico dipendente ha pieno diritto a ottenere copia (accesso documentale in base alla legge 241/1990) di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle procedure adottate dall'ente per l'assegnazione delle progressioni orizzontali. Si tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore richiedente, in quanto idonea a consentire il controllo sulla effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale, per cui non si giustifica la mancata ostensione, in assenza di specifiche e puntuali giustificazioni, da parte dell'ente datore di lavoro. Sono queste le conclusioni cui giunge la sezione quinta del Consiglio di stato con la sentenza n. 4086/2022.
Un dipendente comunale, in esito alla procedura finalizzata alle progressioni economiche, ha chiesto al proprio ente di ottenere copia gli atti e provvedimenti relativi alla procedura quali: le schede di valutazione degli ultimi tre anni, il criterio di precedenza adottato per l'attribuzione al pari graduato ed il relativo nominativo, la ripartizione del fondo per le progressioni fra i dipendenti della categoria, il costo effettivo delle progressioni afferenti alla categoria/settore, i nominativi dei dipendenti ai quali è stata concessa la progressione, unitamente alle relative valutazioni.
Essendosi sull'istanza formato il silenzio rigetto, il dipendente ha proposto ricorso al Tar territorialmente competente.
Nelle more del giudizio, l'ente aveva parzialmente reso disponibile la documentazione richiesta, con l'eccezione degli atti afferenti la ripartizione fondo progressioni, il costo effettivo delle stesse e i nominativi dei vincitori nella categoria interessata, con relativa valutazione.
Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che il ricorrente conservasse ancora un obiettivo interesse ad ottenere anche la documentazione sino a quel momento non consegnatagli, comunque rientrante nell'ambito del diritto di accesso dallo stessa azionato.
Avverso tale decisione il Comune interponeva appello.
Per il Consiglio di stato, anche alla luce della corretta lettura della legge 241/1990, la documentazione richiesta del dipendente richiedente è rilevante ai fini dell'esercizio del suo pieno diritto in quanto idonea a consentire un effettivo controllo sulla effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale, di talché non si giustifica la mancata ostensione, in assenza di specifiche e puntuali giustificazioni, da parte dell'amministrazione comunale.
Errata è la rappresentazione dell'ente datore di lavoro secondo il quale il procedimento di attribuzione delle progressioni, collocandosi all'esito di un iter procedurale più complesso, sarebbe connotato da meri automatismi e, dunque, dall'assenza di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione, nel senso che consisterebbe nell'assegnare a ciascun dipendente un punteggio corrispondente alla media delle valutazioni individuali ottenute nell'ultimo triennio, laddove queste ultime sarebbero ormai divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini di proposizione di ipotetici ricorsi.
Per queste ragioni il ricorso viene così respinto, con condanna del Comune al pagamento, in favore del dipendente, delle spese di lite.