Soccorso finanziario, trasferimento di personale e debiti fuori bilancio: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
CONSORZI DI SERVIZI E DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO
I principi in tema di divieto di soccorso finanziario, previsti dall'articolo 14, comma 5, del Dlgs 267/2000, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono estensibili anche ai Consorzi di servizi. I disavanzi a cui fa riferimento l'articolo 194 lettera b) del Dlgs 267/2000 non contemplano i disavanzi di liquidazione. Il divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati dalle amministrazioni, infatti, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche che porta a escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 24/2022
UNIONI DI COMUNI E PERSONALE
In caso di trasferimento di servizi e del relativo personale a una Unione di Comuni (come nelle fattispecie di mobilità del personale tra enti, id est trasferimento, delega di funzioni, esternalizzazione di servizi e attività) le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere corrispondentemente ridotte dal Comune che vi aderisce. Nell'opposta ipotesi di rientro del personale presso l'ente originario ovvero di reinternalizzazione della funzione cui sia addetto un nuovo dipendente presso l'ente di appartenenza, invece, il fondo, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, sarà reintegrato, presso l'ente ricevente, della quota precedentemente "ribaltata" sul fondo dell'Unione. Sussiste, infatti, un principio in forza del quale le risorse della contrattazione decentrata, in presenza di forme di mobilità del personale tra enti, devono essere corrispondentemente ridotte. Infatti, la mancata decurtazione porterebbe i soggetti rimasti alle dipendenze dell'ente a fruire di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente ingiustificato aggravio di spesa. In questo senso depone l'articolo 6-bis, comma 2, del Dlgs 165/2001, che prevede la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, al fine di garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione nell'organico dell'amministrazione, che la somma temporaneamente "congelata" venga ripristinata nel fondo stesso.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE N. 41/2022
SENTENZE E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
La sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene a esistenza con la pubblicazione, con la conseguenza che a quel momento deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio. È con la pubblicazione, infatti, che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente. In proposito, è da richiamare la pronuncia della sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/2019/QMIG), la quale ha statuito che il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall'accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VALLE D'AOSTA - PARERE N. 7/2022
Itas 4: l’attività di revisione nel trattamento contabile dei beni culturali (heritage approach)
di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel