Spese per il personale, incentivi tecnici, progressioni e compensi all’avvocatura interna
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Spese di personale in caso di nuova istituzione del servizio di mensa
La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 253/2024/PAR del 20 dicembre 2024 ha affermato che, il Comune che non ha mai istituito il servizio mensa, né ha mai riconosciuto e corrisposto ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa (quindi spesa non presente nel valore medio del triennio 2011/2013 quale limite del tetto di spesa di personale previsto dall’articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006), può (verificate le risorse disponibili in bilancio) istituire il servizio (articolo 35 del Ccnl 16 novembre 2022). Ma non può modificare il parametro di riferimento per il calcolo del tetto di spesa previsto dal comma 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 296/2006, in quanto principio di coordinamento di finanza pubblica, suscettibile di deroga solamente nel caso di esplicita volontà del legislatore.
Incentivi alle funzioni tecniche per proroga e rinnovo
Il servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il parere n. 3046 del 6 dicembre 2024, consultabile a questo link. Nel parere ha precisato che per riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche dovuti per i casi di proroga, rinnovo, modifica programmata, ripetizione e quinto d’obbligo, occorre fare riferimento alla disciplina per la corresponsione di detti compensi (articolo 45 Dlgs 36/2023) dettata da ogni singolo ente.
Si evidenzia anche quanto previsto all’articolo 10, comma 8, dello schema di «disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del Dlgs n. 36/2023» del 19 ottobre 2023 (raggiungibile al seguente link, nel quale è previsto che «nel caso di modifiche/varianti in corso d’opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo».
Progressione tra le aree e prova d’esame
La modifica apportata dal Dl 80/2021 all’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 ha certamente inteso valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione e favorirne la crescita, ma senza imporre alcuna automaticità nello sviluppo di carriera e, quindi, senza obliterare gli spazi discrezionali dell’amministrazione nella configurazione delle modalità di accertamento delle competenze professionali richieste per il ruolo superiore.
Pertanto, fermi gli elementi definiti dal legislatore, deve ritenersi che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale oppure una prova orale o scritta.
Diversamente opinando, del resto, verrebbe sostanzialmente elisa la differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, risulta coerente l’esclusione, a priori, di qualunque prova d’esame.
È quanto affermato dal Tar Liguria, sezione I, con la sentenza 27 dicembre 2024, n. 933.
Compensi professionali all’avvocatura interna
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 3 gennaio 2025, n. 18 ha ricordato che il regolamento dell’ente che non specifichi in cosa consiste il criterio di attribuzione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti «in maniera proporzionale al rendimento individuale dei singoli avvocati» è illegittimo per violazione dell’articolo 9, comma 5, del Dl 90/2014 (convertito in legge 114/2014) che richiede l’esplicitazione di criteri precisi e puntuali.
La disposizione concretizza il principio secondo cui l’autonomia professionale e l’indipendenza che devono caratterizzare l’operato degli avvocati dipendenti di enti pubblici non impedisce che gli enti valutino le relative prestazioni, purché questa attività valutativa sia svolta secondo necessari canoni di oggettività, terzietà e indipendenza.