I temi di NT+L'ufficio del personale

Stabilizzazione dei collaboratori, mansioni dirigenziali, concorsi e Tfs

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Stabilizzazione dei collaboratori
In una procedura di stabilizzazione (articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017) ha diritto all'ammissione un soggetto (individuato mediante selezione) che, per il prescritto periodo di tempo, aveva prestato servizio presso la regione con rapporti di collaborazione professionale, così confutando la tesi dell'amministrazione di non ascrivibilità di detti rapporti alle forme di lavoro flessibile valide ai fini della maturazione dei requisiti di legge, ritenendoli, invece, configurabili quali contratti di prestazione d'opera professionale regolati dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile ed aventi ad oggetto lo svolgimento di un incarico professionale di consulenza. È la conclusione del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, con la sentenza 30 giugno 2023 n. 96 che ha altresì precisato che le procedure in contesto sono rivolte a coloro che abbiano già lavorato alle dipendenze dell'amministrazione, sicché la nozione di "lavoro flessibile" deve essere interpretata in senso ampio, idoneo a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall'amministrazione, che abbiano creato situazioni di precariato. La valutazione deve tenere conto dei contenuti concreti del rapporto contrattuale e, quindi, della presenza dei caratteri di un rapporto di "lavoro flessibile".

Mansioni superiori di natura dirigenziale
Il funzionario (inquadrato in categoria D), anche titolare di incarico di posizione organizzativa, per rivendicare il riconoscimento delle differenze stipendiali a titolo di svolgimento, anche di fatto, di mansioni superiori (articolo 52 del Dlgs 165/2001) di natura dirigenziale, ha l'onere di provare:
• le attività lavorative concretamente svolte;
• la non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento;
• la presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali.
Quindi, ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti ma occorre, ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, che il lavoratore dimostri di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, anche effettuata una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato per dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. Sono queste le conclusioni dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 31 maggio 2023 n. 15386.

Conoscenza informatica nei pubblici concorsi
Il Tar Puglia-Bari, sezione I, con la sentenza 30 giugno 2023 n. 950 ha affermato che il fatto che l'articolo 37 del Dlgs 165/2001 prescriva l'accertamento delle conoscenze informatiche non impedisce all'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, di richiedere, in base al profilo professionale da reclutare ed alle proprie esigenze funzionali, il possesso, da parte dei candidati di concorso, anche di un titolo attestante la specifica competenza informatica. Si tratta di una decisione perfettamente inserita nell'alveo dei criteri di economia procedimentale (evitando di procedere all'accertamento in sede concorsuale delle competenze in questione) e massima trasparenza.

Trasmissione telematica del Tfs
L'Inps ha predisposto il messaggio n. 2497 del 4 luglio 2023, ad oggetto "Indicazioni operative per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) attraverso il canale telematico nel caso di dipendente cessato dal servizio e aderente alla previdenza complementare".