Amministratori

Sui compensi nelle aziende speciali decide l'effettiva erogazione del contributo pubblico

Sostanziale apertura sul tema da parte della sezione controllo della Corte dei conti della Toscana

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di Pasquale Monea e Paola Sabella

Con una sostanziale apertura sul tema la sezione controllo della Corte dei conti della Toscana affronta la problematica del riconoscimento di un compenso ai componenti di una Asp nella deliberazione n. 87/2020 (si veda Enti locali & edlizia di ieri). Come noto le Asp sono aziende di diritto pubblico dei Comuni, costituite per garantire la gestione unitaria e la qualificazione dei servizi sociali e socio-sanitari erogati a persone di ogni fascia di età. Sono collegate con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari della Regione di competenza. Il processo ha consentito di riorganizzare, in tutto il territorio regionale, l'offerta pubblica di servizi che, con gli altri soggetti pubblici e privati, costituisce la rete integrata dei servizi territoriali. Percorso fondato sull'autonomia e la responsabilità dei Comuni dell'ambito distrettuale all'interno di un sistema di regole definite dalla Regione, indispensabili per garantire omogeneità di accesso e di qualità dei servizi a tutti i cittadini. L'amministrazione rimettente la richiesta di parere chiede «di conoscere se, alla luce della Deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – n. 9/SEZAUT/2019/2019/QMIG, sia possibile riconoscere, ai membri del Consiglio di Amministrazione di un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) un compenso, anche in virtù del prevalente orientamento giurisprudenziale che equipara le ASP alle Aziende Speciali». Il parere della sezione Toscana affronta l'argomento partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, di alcune norme regionali di un Azienda di Servizi alla Persona in quanto in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.

La decisione della Corte costituzionale afferma il principio per il quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti «che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica» è onorifica, e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché alla corresponsione, se così già previsto, di un gettone di presenza di importo non superiore a trenta euro a seduta giornaliera.

Tuttavia, fa notare la Sezione, il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale fa leva sulla considerazione che nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuirne quelle passive: in tale prospettiva non potevano non rientrare anche le Asp qualora ricevano diversi cespiti di natura pubblica, sia di carattere finanziario che patrimoniale.

É quindi evidente, per la Sezione, fare applicazione del principio indicato dalla Corte Ccstituzionale facendo comunque un passo argomentativo ulteriore.

La Sezione richiama quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 9/SEZAUT/2019/QMIG alla quale la Sezione regionale ritiene di conformarsi anche per la ben nota funzione nomofilattica della stessa.

La deliberazione della Sezione Autonomie nel risolvere un'apparente aporia del sistema, nel quale convivono norme a prima vista inconciliabili (articolo 6, comma 2, Dl 78/2010 che nega la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione di una azienda speciale e l'articolo 1, comma 554, della legge 147/2013 che, invece, prevedendo la sola decurtazione in casi specifici ne presuppone la titolarità dei compensi stessi in capo ai componenti degli organi collegiali di aziende speciali) pone in evidenza un parametro diverso ed ulteriore rispetto alla decisione della Corte costituzionale: la remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da parte dell'Azienda speciale con un evidente spostamento della questione all'utilizzo di risorse pubbliche.

Ed è facendo proprio questo principio affermato in sede nomofilattica che la Sezione Toscana, con un'evidente valore aggiunto ad una decisione, diversamente scontata, afferma come il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, possa essere ribadito allorché l'azienda speciale "viva" effettivamente delle risorse dell'ente locale, ricevendone in concreto contributi; diversamente qualora essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, con un richiamo ai principi enunciati, dalla Sezione delle Autonomie per la quale «la nozione di ‘contributi a carico delle finanze pubbliche' di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio».

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