Personale

Tagli consolidati allo straordinario a integrazione del fondo per il salario accessorio

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di Luca Tamassia

Altre componenti del fondo di finanziamento dei trattamenti economici accessori del personale dipendente previste dall’articolo 67, comma 2, del recente rinnovo contrattuale del comparto Funzioni Locali sottoscritto definitivamente il 21.5.2018 (per le precedenti trattazioni sulla composizione del fondo si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 12 giugno, 20 giugno e 4 luglio), sono individuabili, quali voci di generale interesse e di comune impiego, nelle seguenti integrazioni, quali prosecuzione delle indicazioni sui flussi di composizione dei fondi in questione già in precedenza rese su questo quotidiano online.

Lavoro straordinario
La lettera g) del richiamato comma 2 dell’articolo 67 prevede che possano transitare sulla parte stabile del fondo gli importi conseguenti alla riduzione consolidata di risorse destinate al finanziamento dei compensi per lavoro straordinario, già plafonate all’interno dello specifico fondo di cui all’articolo 14 del Ccnl 1.4.1999 che, nella sua dinamica costitutiva e gestionale, resta operante nel sistema di finanziamento del trattamento economico accessorio. Tale facoltà, a dire il vero, era già regolata dal menzionato articolo 14, il quale, al comma 3, già prevedeva che le parti si incontrassero a livello di ente almeno tre volte all’anno per valutare le condizioni che avessero reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che avrebbero potuto consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi, i cui risparmi, accertati a consuntivo, sarebbero dovuti confluire nelle risorse decentrate, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. Tale ultima destinazione, infatti, lasciava chiaramente intendere che tali risorse sarebbero state destinate alla parte stabile del fondo, come poi confermato dalle previsioni dettate dall’art. 31, comma 2, del successivo Ccnl 22.1.2004, che consentiva l’integrazione della parte stabile dei fondi con le risorse previste da particolari previsioni contrattuali, come quella in commento. La facoltà di spostamento delle risorse a titolo di compensi per lavoro straordinario a valere sul fondo ex articolo 67, comma 2, del Ccnl 21.5.2018, tuttavia, deve essere esercitata con la necessaria prudenza imposta dalla irreversibilità di tale trasferimento di risorse, secondo l’inequivocabile tenore letterale della clausola contrattuale, la quale consente una stabileriduzione del fondo di finanziamento del lavoro straordinario, con ciò alludendo all’impossibilità di disporre meccanismi di transito di segno opposto, ovvero dal fondo di finanziamento del salario accessorio in generale a favore del fondo di finanziamento del lavoro straordinario. Tale irreversibilità pertanto, deve suggerire, alle amministrazioni interessate, spostamenti ragionevoli e limitati, al fine di scongiurare rischi di riduzione eccessiva del fondo di alimentazione dello straordinario che, in prospettiva, potrebbe risultare inadeguato rispetto alla ripresa di esigenze di ricorso a tale istituto.  La formula speciale utilizzata dalla norma contrattuale ancora oggi operante, ovvero il ridetto articolo 14, comma 3, del Ccnl 1.4.1999, lascia supporre che resti vigente la relazione sindacale ivi prevista, trattandosi di norma di carattere speciale non rientrante, pertanto, come tale, nella disciplina generale del nuovo sistema delle relazioni sindacali, superato dal sopravvenuto Ccnl del 21.5.2018. La locuzione finale impiegata dalla norma negoziale, poi, per quanto attiene all’obbligo, conseguente a tale trasferimento di risorse economiche, dell’osservanza del principio d’invarianza complessiva di risorse stanziate, sta ad indicare, in modo esplicito, che anche il fondo di alimentazione dei compensi per lavoro straordinario rientra nel computo della limitazione, all’anno 2016, dell’entità dei fondi di finanziamento dei trattamenti economici accessori disposta dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017. Tale passaggio, pertanto, porta a concludere che il sistema di comparazione tra il fondo relativo all’anno 2018 e quello inerente all’anno 2016, che rappresenta il limite finanziario di riferimento, deve essere condotto tra componenti omogenee di confronto, ovvero: per il 2016 l’insieme aggregato dei valori del fondo ex art. 31, commi 2 e 3, del Ccnl 22.1.2004 (salario accessorio generale) e del fondo ex art. 14 del Ccnl 1.4.1999 (compensi per lavoro straordinario), oltre al finanziamento a bilancio delle posizioni organizzative nelle amministrazioni senza ruoli dirigenziali; per il 2018, viceversa, l’insieme aggregato dei valori relativi al fondo di cui all’art. 67 del Ccnl 21.5.2018 (salario accessorio in generale), al finanziamento a bilancio della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative sia negli enti con dirigenza, che in quelli senza posizioni dirigenziali, ex articolo 15, comma 5, del Ccnl 21.5.2018, ed, infine,  al fondo di alimentazione del lavoro straordinario, di cui all’articolo 14 del Ccnl 1.4.1999;

Nuovi posti in dotazione organica
La lettera h) dell’articolo 67, comma 2, invece, prevede l’integrazione della parte stabile del fondo a seguito dell’integrazione stabile di nuovi posti in dotazione organica, attraverso il richiamo diretto alla lettera a) del comma 5 dello stesso art. 67, ciò al fine di consentire il finanziamento dei trattamenti economici accessori del personale assunto a copertura dei nuovi posti dotazionali. La previsione altro non è che la riformulazione dell’oramai superato articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999, per la parte di integrazione della componente stabile dei fondi. Vale la pena ricordare che tale aumento, nella prassi applicativa disposta secondo gli orientamenti dell’Agenzia di Rappresentanza Negoziale, è disponibile, dall’ente, esclusivamente al momento dell’assunzione di personale a copertura dei posti di nuova istituzione in dotazione organica e non, invece, al momento di formale costituzione del posto stesso, atteso che l’effettivo bisogno d’incremento del fondo di finanziamento del salario accessorio si manifesta solamente al momento della costituzione del rapporto di lavoro mediante l’assunzione in servizio del personale e non al momento della mera istituzione formale del nuovo posto dotazionale, laddove non seguito dalla corrispondente copertura con la nuova assunzione di personale a copertura dello stesso. L’impiego di tale flusso d’integrazione del fondo, tuttavia, dovrà, in prospettiva, essere valutato alla luce dei principi dettati dalla direttiva in materia di disciplina del piano dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 ter del Dlgs n. 165/2001, non ancora operante, che reca limitazioni finanziarie anche in relazione alla rimodulazioni delle dotazioni organiche della amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle quali disporre la costituzione di nuovi posti a seguito dei relativi fabbisogni rilevati. Ovviamente, l’integrazione del fondo al presente titolo sconta ancora i limiti quantitativi di cui al richiamato articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, per cui l’applicazione di questa componente potrà avvenire, a regime, nei limiti dell’entità del fondo determinata per l’anno 2016, ovvero al momento della definitiva elisione normativa delle limitazioni stesse. I criteri d’integrazione del fondo possono essere oggetto di autonoma facoltà determinativa dell’amministrazione, che potrà assumere sistemi di computo diversificati per categoria o per numero di posizioni di nuova costituzione, sempre, comunque, nel rispetto di principi generali di coerenza e di ragionevolezza nella determinazione del valore di incremento, collegato, comunque, all’effettivo fabbisogno di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio connesso alle posizioni dotazionali di nuova istituzione che si andranno a ricoprire.

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