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Tari, si avvicina il 30 giugno 2023 per comunicare l'uscita dal servizio pubblico

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di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il termine imminente del 30 giugno 2023 rappresenta una data molto importante per i principali tributi locali, quali l'Imu e la Tari.

Per quanto riguarda l'imposta municipale, entro tale data i contribuenti che ne hanno l'obbligo, devono presentare la dichiarazione sia in riferimento ad eventi avvenuti nel 2021 (il termine originario del 30/6/2022 è stato prima prorogato a dicembre 2022 e poi a giugno 2023), sia ad eventi avvenuti nel 2022. Si ricorda che nel caso in cui in un anno di imposta non si sono verifiche situazioni che hanno determinato una differente tassazione rispetto all'anno precedente, la dichiarazione imu non va ripresentata, per effetto della cosiddetta ultrattività.

Ben diversa è la situazione della Tari. Il Dlgs 116/2020, in attuazione di alcune direttive comunitarie, ha apportato rilevanti modifiche al testo unico ambientale di cui al Dlgs 152/2006, soprattutto per quanto concerno il concetto di rifiuto e, più in generale, sulla gestione del servizio integrato. Una di esse riguarda la possibilità, per un'utenza non domestica, di decidere di non utilizzare più il servizio pubblico per la raccolta dei propri rifiuti, ma di rivolgersi a soggetti esterni che avviino a recupero tutti i rifiuti prodotti. Se l'utenza effettua tale scelta e recupera tutti i rifiuti, continuerà a pagare la Tari ma solo per la componente fissa.

La prima modifica dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 a opera del Dlgs 116/2020, al comma 10, stabilì che le utenze interessate potevano optare per la fuoriuscita dal servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L'articolo 30 del Dl 41/2021 precisò poi che la richiesta andava presentata ogni anno e entro il 30 giugno. Difatti la previsione quinquennale dell'articolo 238 veniva superata dalla previsione annuale del decreto 41/2021.

A fine agosto 2022 è intervenuto l'articolo 14 della legge 118/2021 che ha modificato l'articolo 238 stabilendo che la scelta, da fare sempre entro il 30 giugno, è vincolante per l'utenza (che non può ripensarci) per due anni.

Quindi le utenze che entro il 30 giugno 2023 dichiarano di uscire dal servizio pubblico, non lo potranno più utilizzare dal 1 gennaio 2024, risparmiando la quota variabile, e inoltre, si ritiene, non dovranno necessariamente procedere a una nuova dichiarazione nel 2024, stante il vincolo biennale.

Sulla questione si ricorda, infine, che è intervenuta anche Arera con la delibera n. 15/2022/R/rif che, all'articolo 3 ha disciplinato nel dettaglio la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero ovvero al riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta. Il termine è il 31 gennaio di ogni anno.

Ricapitolando: l'utenza non domestica che dichiara di voler uscire dal servizio pubblico entro il 30 giugno 2023, dovrà procedere a recuperare tutti i rifiuti prodotti dal 1° gennaio 2024 e dimostrare tutto ciò con la documentazione prevista dalla delibera Arera entro il 31 gennaio 2025, contenente almeno seguenti elementi:

• i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

• i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

• i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Insomma, gli adempimenti dei contribuenti non sono comodi e gli uffici saranno chiamati a una attenta attività di controllo ex post.

(*) Docente e componente gruppo tecnico Anutel

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