Termini di preavviso, le dimissioni decorrono dal primo giorno utile successivo alla ricezione della comunicazione
Il parere dell'Aran, rivolto al personale del comparto Funzioni centrali, vale anche per gli enti locali
Le norme in materia di preavviso in caso di dimissioni dal servizio non hanno subito alcuna modifica nel corso dell'ultima tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 né tantomeno sembrano rinvenirsi, almeno leggendo la preintesa dello scorso 4 agosto, ritocchi e aggiustamenti nella prossima tornata.
L'impianto regolatorio è contenuto nell'articolo 12 del contratto del 9 maggio 2006.
La disposizione stabilisce, al comma 3, che «i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese». Tale formulazione può consentire di far retroagire la decorrenza del termine di preavviso alla data antecedente alla comunicazione delle dimissioni del dipendente così come individuata nel primo o nel sedicesimo giorno, oppure il termine di preavviso decorre dal primo giorno utile successivo alla suddetta comunicazione?
La soluzione del rebus è contenuta nel parere Aran protocollo n. 2353 rivolto al personale del comparto Funzioni centrali, ma le conclusioni contenute possono ritenersi senz'altro applicabili anche al personale degli enti locali, stante l'identica formulazione letterale degli articoli di riferimento.
La finalità dell'istituto del preavviso è quella di consentire al datore di lavoro di disporre del tempo necessario per la realizzazione del «passaggio di consegne» e la risoluzione di problemi organizzativi connessi alla sostituzione del dipendente dimissionario.
La disciplina concernente i termini di decorrenza del preavviso delle dimissioni è sancita dall'articolo 12, comma 3, del contratto del 9 maggio 2006, il quale dispone che i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La disciplina si applica al personale a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, per effetto del richiamo dell'articolo 51, comma 1, del contratto del 21 maggio 2018.
La scelta di una decorrenza convenzionale dei termini del preavviso è da rinvenire nel più agevole computo delle competenze economiche da corrispondere al dipendente dimissionario.
Pertanto, per i tecnici dell'Agenzia i termini di preavviso devono intendersi dal primo giorno utile (1° o 16° del mese) successivamente alla data di ricezione della comunicazione di dimissioni.
Da ciò ne consegue che anche il recupero della indennità sostitutiva del preavviso, pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, dovrà essere computato con le medesime modalità sopra illustrate, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta all'amministrazione di risolvere consensualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza trattenere la relativa indennità.