I temi di NT+L'ufficio del personale

Trattamento accessorio, concorsi, computer d’ufficio e incarichi ai pensionati

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Trattamento accessorio e calcolo del personale in servizio

La Corte dei conti, sezione regionale Liguria, con la delibera n. 115/2023/QMIG, ha rimesso alla sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: «se l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 20019, nella parte in cui dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, vada adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, consideri, sia nell’anno base che in quello di applicazione della disposizione, anche le assunzioni di dirigenti a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000».

Titoli di riserva nei concorsi

È stato respinto il ricorso di un soggetto collocato in posizione utile (idoneo, ma non vincitore) in una graduatoria di concorso per il fatto che vantava un titolo di preferenza non dichiarato nella domanda di partecipazione e prodotto all’amministrazione dopo la conclusione delle prove, ma prima della predisposizione della graduatoria. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8864/2023, affermando che l’agire del comune ovvero il non aver considerato il suo titolo di riserva, a suo dire, aveva violato gli articoli 5, 15 e 16 del Dpr 487/1994, ritenendo che dette disposizioni prescrivano che i titoli che danno diritto alla quota di riserva debbano essere valutati di diritto ai fini della formazione della graduatoria finale, purché nel possesso o portati a conoscenza dell’amministrazione in tempo utile. Inoltre, in tale contesto, non è ammissibile nemmeno il soccorso istruttorio, in quanto trova un limite proprio nella tutela della parità di trattamento dei singoli candidati, palesemente violata ove si consentisse ad un candidato di dichiarare un requisito o un titolo non indicato nella domanda.

Utilizzo intenso del computer d’ufficio fini personali

La Corte di cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 40702/2023 ha affermato che commette il reato di peculato (articolo 314 del codice penale) il dipendente pubblico che utilizzi – in modo non modesto, episodico ed occasionale – il computer messo a disposizione dal datore di lavoro per la navigazione in internet per interessi personali. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale nel peculato d’uso non è configurabile il reato solo laddove l’uso episodico ed occasionale di un bene di servizio non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Diversamente, l’intensità del comportamento provoca un evidente pregiudizio economico all’amministrazione, una lesione dell’interesse al buon andamento, all’efficacia, all’imparzialità ed alla trasparenza della stessa, come dimostrato (ad esempio) dalla presenza nella memoria di quell’apparecchio informatico di materiale privato più che aziendale.

Incarichi retribuiti a personale in quiescenza per attività di “formazione”

È possibile affidare ad una ex dipendente comunale collocata in quiescenza un incarico retribuito per l’attività di formazione e primo affiancamento del personale neo-assunto? La risposta giunge dalla Corte dei conti della Basilicata con la delibera n. 62/2023/PAR, la quale richiamando il divieto imposto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) evidenzia che per la “formazione” e “primo affiancamento”, attualmente, si registrano due orientamenti opposti ovvero la tesi che siano ascrivibili alla “consulenza” e, pertanto vietate (sezione regionale Sardegna, delibera n. 139/2022/PAR) e quella secondo la quale sono consentite, attenendosi ad una interpretazione stretta delle tipologie vietate ed assumendo i connotati della “assistenza”, diversa dalla “consulenza” (sezione regionale Basilicata, delibera n. 38/2018/PAR e sezione regionale Lombardia, delibera n. 126/2022/PAR). Pertanto, dando continuità a quest’ultimo orientamento, la Sezione ritiene che l’attività descritta nella richiesta di parere si estrinsechi nella “formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto (sul punto vedasi sezione regionale Liguria, delibera n. 66/2023/PAR) ovvero in una prestazione nettamente distinta dagli incarichi di studio e di consulenza, vietati dalla norma in questione.