I temi di NT+L'ufficio del personale

Valutazione dei titoli, compensi extraistituzionali, compensi dell'avvocatura e assunzioni

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Valutazione dei titoli di servizio e di studio nei concorsi
Sono tre le principali indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 6866/2021 in merito alla valutazione dei titoli nei concorsi:
• è corretto graduare l'attribuzione dei punteggi alle pregresse esperienza lavorative in ordine decrescente in base al grado di significatività e professionalizzazione rispetto al profilo da assumere;
• è corretto che quando il candidato dichiari lo svolgimento contemporaneo di più attività svolte e ricadente in diverse tipologie (contemplate dal bando), con corrispondenti diversi punteggi, si proceda ad una sola valutazione (quindi, non cumulo) a favore dell'esperienza lavorativa (in sovrapposizione temporale) che comporta l'esito più favorevole al candidato;
• la commissione esaminatrice non può introdurre un criterio non previsto dal bando di concorso che preveda l'attribuzione di punteggio ai titoli di studio ulteriori solo se attinenti alle materie messe a concorso, dal momento che essa non ha potere integrativo dei contenuti della lex specialis ma può solo assumere decisioni per aspetti di carattere prettamente specificativo e/o illustrativo.

Versamento dei compensi relativi ad attività extraistituzionali non autorizzate
«In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi previsti dall'articolo 53, comma 7 e seguenti, del Dlgs 165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pa tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile». È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 13/2021/SR/QM/SEZ.

Il regolamento sui compensi professionali all'avvocatura interna
Il Tar Puglia-Lecce, sezione II, con la sentenza n. 1468/2021 ha esaminato numerosi motivi di ricorso di un avvocato comunale avverso il nuovo regolamento sull'erogazione dei compensi professionali, adeguato all'articolo 9 del Dl 90/2014, convertito in legge 114/2014.
Ecco alcuni aspetti evidenziati dai magistrati: Innanzitutto, appare corretto che il regolamento non disponga in ordine alla computabilità dei compensi professionali ai fini del Tfr e del trattamento pensionistico, in quanto aspetti rimessi alla legislazione nazionale. Particolarmente importante la precisazione che i compensi professionali sono componenti della retribuzione accessoria; pertanto, affinché possano essere riconosciuti è necessario che sia intervenuta la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo. Inoltre, non è di per sé contro legge e neppure arbitraria o illogica la disposizione regolamentare che subordina l'erogazione dei compensi alla definitività delle decisioni. Da ultimo appare legittima la retroattività del regolamento, nel senso della sua applicabilità a tutte le somme non ancora liquidate alla data di entrata in vigore (a prescindere dall'anno di riferimento), nel senso del divieto di corresponsione dei compensi in assenza di adeguamento della fonte secondaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (articolo 9, comma 8, Dl 90/2014).

Assunzione di personale dalle liste del centro per l'impiego
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 6956/2021 ha analizzato una selezione per l'assunzione nel profilo professionale di esecutore amministrativo (categoria B1) dalle liste del centro per l'impiego articolata in due prove (una a test e l'altra di soluzione di un caso pratico), nella quale però, la seconda prova non era stata svolta contemporaneamente da tutti i candidati.
Infatti, la seconda prova era stata sostenuta in tempi diversi da gruppi distinti di candidati; il verbale riportava: «poiché i candidati da sottoporre alla prova sono 25, per non posizionarli troppo vicini nei tavoli disponibili, la commissione decide di procedere alla prova in due trance».
Alla luce di quanto sopra, il Tar in primo grado, poi confermato dal Consiglio di Stato ha evidenziato che la procedura utilizzata era illegittima perché: «sottoporre due gruppi di candidati alla medesima prova ad intervalli successivi di tempo non offre garanzie di imparzialità perché sussiste il sospetto che i candidati del secondo gruppo possano pervenire a conoscenza del contenuto della prova mentre questa è sostenuta dai candidati del primo gruppo e dunque che siano stati avvantaggiati».