Verifica crediti e debiti reciproci con i soggetti partecipati nel rendiconto
Uno degli adempimenti obbligatori e nel contempo più complesso che caratterizza la predisposizione del rendiconto della gestione è la verifica dei rapporti di credito e debito reciproci con le società e gli enti strumentali.
L’articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011, ha stabilito che la relazione sulla gestione della giunta, predisposta ai sensi dell’articolo 231 del Dlgs 267/2000, deve riportare, tra l’altro, gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. In primo luogo, è importante definire il perimetro della verifica, che abbraccia non solo le società controllate (articolo 11-quater del Dlgs 118/2011) e quelle partecipate, ma anche tutti gli enti strumentali, la cui definizione può essere rinvenuta nell’articolo 11-ter del medesimo decreto. Tuttavia, l’individuazione dei soggetti nei cui confronti effettuare la verifica non deve limitarsi solo ai soggetti compresi nel gruppo amministrazione pubblica, individuato ai fini della successiva predisposizione del bilancio consolidato, ma deve riferirsi a tutti gli enti strumentali, le società controllate e partecipate (Corte dei conti Campania, deliberazione n 305/2023). La Corte ha infatti precisato che dal dettato normativo non emerge nessun riferimento al Gap.
Tuttavia, è pur vero che l’efficace individuazione dei rapporti di credito debito reciproci rappresenta il presupposto per l’individuazione dei rapporti infragruppo in sede di predisposizione del bilancio consolidato, individuazione che dovrà essere integrata con i rapporti di natura economica.
La verifica deve essere condotta mediante la predisposizione di una informativa che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, ovvero sia dell’ente locale che del soggetto partecipato o controllato. Questa doppia asseverazione è necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati (Corte dei conti Emilia-Romagna, deliberazione 110/2023, Abruzzo n. 16/2023). Lo scopo della doppia asseverazione è quindi quello di evitare disallineamenti tra le poste contabili. L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 2/2016). Nel caso in cui l’ente riscontri l’assenza dell’asseverazione dell’organo di revisione del soggetto partecipato, secondo la Corte dei conti, è compito dell’organo di revisione dell’ente locale segnalare l’inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Ovviamente nel caso di omessa asseverazione da parte degli organi di revisione di enti o società controllate, specie nella formulazione in house, l’incapacità dell’ente di ottenere predetta asseverazione potrebbe essere sintomatica dell’assenza dell’effettivo controllo analogo, con conseguenze importanti sulla legittimità di eventuali affidamenti diretti.
La nota informativa deve analiticamente indicare le eventuali discordanze e fornirne la relativa motivazione; pertanto, la stessa dovrà puntualmente identificare i disallineamenti contabili e specificare le motivazioni di questi disallineamenti. Motivazioni che, in taluni casi, fanno emergere veri e propri debiti fuori bilancio (o passività potenziali), laddove il soggetto partecipato o controllato evidenzi crediti che non risultano nel bilancio dell’ente e, in altri casi, il mancato accertamento contabile di entrate, qualora il soggetto partecipato abbia esposto un debito verso l’ente che quest’ultimo non ha contabilizzato. Potrebbe altresì capitare che il credito non sia presente nella contabilità finanziaria dell’ente ma solo nello stato patrimoniale, come nell’ipotesi di crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio, oppure che lo stesso sia accertato ma non imputato all’anno di riferimento del rendiconto, ma ad anni successivi, in base al criterio dell’esigibilità. In altri casi, si evidenziano crediti o debiti che l’ente ha contabilizzato per i quali non ha fatto altrettanto la partecipata. Si possono poi verificare discordanze negli importi (una delle casistiche più frequenti è l’Iva in regime di split payment, presente nel debito dell’ente, ossia nell’impegno di spesa, ma non anche nel credito riportato dalla partecipata al netto dell’imposta).
In tutti questi casi, oltre alla puntuale individuazione delle cause dello scostamento, occorre assumere senza indugio e comunque entro la fine dell’esercizio, tutti i provvedimenti necessari per la riconciliazione, come ad esempio il riconoscimento del debito fuori bilancio, l’assunzione dell’accertamento dell’entrata o l’allineamento da parte della partecipata. Ciò al fine di evitare che questi disallineamenti si ripropongano nell’esercizio successivo, ma soprattutto per offrire dati certi sui rapporti tra gli enti e le partecipate. Inoltre, lo scopo della verifica è anche quello di preservare gli equilibri del bilancio di previsione, riducendo il rischio di emersione di passività latenti. A questo fine, ove emergano discordanze rilevanti, in termini di passività non esposte nel bilancio dell’ente, è opportuno istituire un apposito fondo rischi, nel quale accantonare importi relativi alle discordanze, in grado di assorbire eventuali passività che dovessero realizzarsi.
(*) Vice presidente Anutel
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SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario
VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE
11/4/2024: la nullita' e l'annullabilita' dei provvedimenti tributari, il contraddittorio endoprocedimentale, il divieto di ne bis in idem e il principio di proporzionalita' alla luce della riforma di cui al dlgs 219/2023 (10,00-12,00)
17-18/04/2024: corso di formazione per messi notificatori legge finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità
10/5/2024: il procedimento cautelare e il nuovo giudizio d' appello davanti alle corti tributarie (10,00-12,00)
28/5/2024: imu ed aree fabbricabili – applicazione dell’imposta alle categorie fittizie (10,00-12,00)
14/6/2024: le nuove modalita' di svolgimento delle udienze davanti alle corti tributarie e i provvedimenti giurisdizionali: decreto, ordinanza e sentenza (10,00-12,00)
19/6/2024: imposta di soggiorno e contributo di sbarco: l’ attivita’ dell’ ufficio tributi (10,00-12,00)
VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA
8/4/2024: dalla contabilizzazione alla rendicontazione delle opere pubbliche nel consuntivo 2023 (9,30-11,30)
11/4/2024: corso per operatori di prima nomina: il riaccertamento dei residui e il fondo pluriennale vincolato (15,30-17,30)
12/4/2024: il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita' nel rendiconto dell'esercizio 2023 (10,00-12,00)
19/4/2024: organismi partecipati nel rendiconto: asseverazione debiti/crediti degli organismi partecipati (10,00-12,00)
22/4/2024: i debiti fuori bilancio: dal riconoscimento alla contabilizzazione (9,30-11,30)
22/4/2024: la disciplina fiscale delle somme erogate dagli enti locali alle associazioni (10,00-12,00)
29/4/2024: la contabilizzazione e gestione delle entrate del codice della strada (10,00-12,00)
10/5/2024: la dichiarazione irap 2024 degli enti locali (9,30-11,30)
31/5/2024: i vincoli di cassa alla luce della delibera corte dei conti autonomie n. 17/sezaut/2023 (10,00-12,00)
4/6/2024: equilibri ed assestamento di bilancio (10,00-12,00)
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10/4/2024: gli incentivi per funzioni tecniche: differenze e novità tra codice del 2016 e nuovo codice dei contratti (10,00-12,00)
3/5/2024: gli incarichi di collaborazione tra d.lgs. 36/2023 e d.lgs. 165/2001 (10,00-12,00)
17/5/2024: la programmazione dei fabbisogni di personale alla luce del dm 25 luglio 2023 e la capacità assunzionale (10,00-12,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
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Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- Il corso si terrà dal 13 al 31 MAGGIO 2024.
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadMag2024.pdf