Versamento della Tari con PagoPa
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, lo scorso 21 ottobre, le regole per il versamento della tassa sui rifiuti o della tariffa corrispettiva mediante la piattaforma PagoPa, completando in parte le regole già riportare nel Dm del 01 luglio 2020, relativo alla disciplina delle modalità di versamento e di riversamento agli enti impositori dei pagamenti effettuati con il modello F24 e gli altri strumenti di pagamento.
Le regole di riversamento della Tefa
L'articolo 38-bis del Dl 124/2020 ha disposto, con decorrenza dal 1° giugno 2020, che nel caso di versamento della tassa sui rifiuti o della tariffa corrispettiva effettuato tramite modello F24, il tributo provinciale (Tefa), incassato insieme ai predetti prelievi, viene scorporato direttamente dalla struttura di gestione del modello F24 e riversato alla competente provincia o città metropolitana. Proprio per facilitare l'operazione di scorporo, la medesima norma ha previsto che l'aliquota della Tefa è fissata al 5 percento per tutti gli enti, salvo che gli stessi non abbiano comunicato una diversa aliquota entro la data del 28 febbraio 2020 all'agenzia delle Entrate. Per gli anni successivi, invece, la differente aliquota deliberata deve essere comunicata ai Comuni entro lo stesso termine del 28 febbraio. Nel caso invece di versamento della Tari (o della tariffa) con strumenti diversi dal modello F24 (rammentando che l'articolo 2-bis del Dl 193/2016 ha stabilito che le entrate tributarie, eccetto l'Imu, possono essere riscosse tramite conto di tesoreria, conto corrente postale, F24, sistemi elettronici di pagamento e la piattaforma PagoPa o altri sistemi previsti dal codice dell'amministrazione digitale), la norma rimette a un decreto ministeriale il compito di fissare i criteri e le modalità per il sollecito riversamento agli enti competenti.
In attuazione di questa disposizione, il ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il Dm 1 luglio 2020, completato dal recente decreto del 21 ottobre scorso. In sintesi i decreti stabiliscono che:
• Nel caso di versamento del tributo/tariffa tramite il modello F24:
– Per l'anno 2020, la struttura di gestione del modello F24 dell'Agenzia delle entrate scorpora dalle somme versate coi codici tributo della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi gli importi relativi al Tefa, sulla base dell'aliquota del 5 per cento o di quella comunicata nei termini dalla Provincia/Città metropolitana. Quindi le somme sono accreditate al Comune competente, per la Tari/tariffa di competenza (oltre alla quota delle sanzioni e degli interessi), aggiungendo la commissione dello 0,3 per cento del Tefa spettante ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 504/1992. Gli importi riferiti al Tefa (oltre a relative sanzioni e interessi) sono invece riversati direttamente alla Provincia/Città metropolitana, al netto della commissione dello 0,3 per cento di competenza del Comune. I flussi informativi dei versamenti effettuati dai contribuenti arriveranno, come di consueto, ai Comuni competenti per la gestione della riscossione anche del Tefa, riportando gli importi lordi versati dai contribuenti. Quindi, tra gli incassi risultanti dai flussi informativi e gli importi accreditati in tesoreria, ci sarà una differenza legata appunto al Tefa (al netto della commissione).
– A partire dal 2021 invece saranno istituiti appositi codici tributo per il versamento del Tefa, distinti da quelli della Tari, che dovranno essere utilizzati nella compilazione del modello F24. In questo modo sarà operato direttamente il versamento alla Provincia/Città metropolitana delle somme introitate con l'indicazione dei suddetti codici tributo (individuate tramite il codice catastale del Comune indicato nel modello). Anche in questo caso il riversamento sarà effettuato al netto della commissione dello 0,3 per cento, spettante al Comune. I flussi informativi saranno implementati. La struttura di gestione continuerà a inviare ai Comuni i flussi informativi dei versamenti, specificando il Tefa introitato e riversato alla Provincia/Città metropolitana, e invierà alle Province/Città metropolitane i flussi informativi relativi al Tefa a esse riversato, dettagliandolo per ciascun Comune.
• Nel caso di versamenti effettuati con bollettino di conto corrente postale o altri strumenti elettronici di versamento, compreso tramite PagoPa:
– Nel 2020 i comuni introitano tutte le somme, relative alla Tari/tariffa, al Tefa, agli interessi e alle sanzioni e provvedono a riversare le somme alle Province/Città metropolitane competenti, sulla base della quantificazione del Tefa effettuata applicando l'aliquota stabilita dalla Provincia/Città metropolitana. Quest'ultima deve essere comunicata ai Comuni del territorio entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, altrimenti si applica il 5 per cento. Le somme che sono state incassate a titolo di Tefa (sanzioni e interessi) nel primo semestre 2020 dovevano essere versate dai Comuni alla Provincia/Città metropolitana competente entro il 30 ottobre 2020, mentre quelle incassate nel secondo semestre 2020 andranno versate entro il 28 febbraio 2021. Per le somme riferite all'anno 2020 incassate nei trimestri successivi, il riversamento dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla fine del trimestre. In tutti i casi il versamento sarà eseguito al netto della commissione dello 0,3 per cento. Contestualmente al riversamento il Comune dovrà inviare le rendicontazioni e le informazioni sul tributo alla Provincia/Città metropolitana competente (anche al ministero dell'Economia e delle finanze, in base all'articolo 5 del Dm 21 ottobre 2020).
– A partire dal 2021 il decreto del 1° luglio ha annunciato che il versamento sarà effettuato dai contribuenti direttamente in favore delle Province/Città metropolitane, sulla base degli importi che i Comuni indicheranno nel bollettino o negli altri strumenti elettronici di pagamento, in base alle specifiche tecniche stabilite da apposito Dm.
Il Dm 21 ottobre 2020 ha dettato suddette specifiche per i versamenti effettuati tramite la piattaforma Pago.Pa, con decorrenza dal 2021. Va rammentato che, in base a quanto disposto dall'articolo 65 del Dlgs 217/2017, a decorrere dal 28 febbraio 2021 (termine prorogato dal Dl 76/2020), le pubbliche amministrazioni sono obbligate a integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma PagoPa. In particolare il Comune dovrà emettere gli avvisi di pagamento PagoPa (contenenti tutte le informazioni sulla Tari e il Tefa), da recapitare ai contribuenti (eventualmente anche generare le avvisature digitali) e essere in grado di accettare i pagamenti tramite la piattaforma disposti dai prestatori di servizi di pagamento, oltre che attivare l'incasso on line sul proprio sito. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'articolo 3 del Dm ha imposto ai Comuni di predeterminare nell'avviso gli importi della tassa, della tariffa e del Tefa. I Comuni che non riusciranno a sviluppare una propria soluzione, potranno adottare quella fornita da un partner tecnologico, ovvero una soluzione in riuso messa a disposizione dalle società in house regionali o, in ultima analisi, aderire alla soluzione centralizzata messa a disposizione da PagoPa Spa. Anche le Province/Città metropolitane, pur se non hanno un ruolo attivo, dovranno essere aderenti e attive sulla piattaforma, così da poter ricevere i documenti informativi attestanti il pagamento. Le somme incassate dai prestatori di servizi di pagamento dovranno essere dagli stessi accreditate entro il giorno successivo ai Comuni e alle Province/Città metropolitane. Gli stessi soggetti devono trasmettere ai predetti enti, entro i due giorni successivi all'incasso, i flussi informativi dei versamenti, contenenti i dati del tributo versato alla Provincia/Comune e di quello riscosso, con riferimento a ciascun Comune. Analogo flusso va inviato al ministero dell'Economia e delle finanze.
Va infine evidenziato che il Tefa è attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia e non si applica in Valle D'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
(*) Vice presidente Anutel
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