Progettazione

Vie di esodo, uscite di emergenza, calcoli, regole verticali: pioggia di modifiche al codice prevenzione incendi

Guida alle modifiche introdotte dal decreto pubblicato sulla Gazzetta del 2 dicembre scorso

di Mariagrazia Barletta

L'uscita di emergenza è tale anche se immette all'esterno su un luogo sicuro temporaneo. Diventano meno severe le norme in base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti. Riscritta, inoltre, la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti. Sono diverse le modifiche al Codice di prevenzione incendi che andranno in vigore al prossimo 1° gennaio. Molte riguardano la progettazione delle vie d'esodo, ma vengono modificate anche alcune regole tecniche verticali, tra cui quella cogente sulle autorimesse. Arriva, dunque, una nuova ondata di cambiamento per il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Ad apportarla è il decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 dicembre), che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. Sono molteplici le modifiche contenute nel Dm. Queste riguardano anche le distanze di separazione, la reazione al fuoco dei cavi elettrici. Vengono introdotte, inoltre, facilitazioni per il controllo dell'incendio nelle scuole e negli uffici quando si oltrepassano rispettivamente la soglia di 800 e 500 occupanti. Per le attività già progettate e conformi al Codice, non ci sarà bisogno di mettere in atto adeguamenti alle rinnovate norme.

Uscita finale se immette su luogo sicuro, anche temporaneo
Viene emendata la definizione di luogo sicuro temporaneo. Difatti un luogo rientra in tale classificazione se è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo. Inoltre, con le nuove modifiche al capitolo sull'esodo, un'uscita può essere considerata finale (o d'emergenza) se immette all'esterno non solo verso un luogo sicuro ma anche su un luogo sicuro temporaneo. Va ricordato che, a differenza del luogo sicuro temporaneo, un luogo sicuro deve rispettare precisi requisiti: deve assicurare permanentemente (non temporaneamente) la trascurabilità del rischio d'incendio. Deve corrispondere a una strada pubblica o, in alternativa, a uno spazio a cielo libero e collegato, qualsiasi sia la condizione di incendio, alla via pubblica. Contemporaneamente, non deve essere investito dai prodotti della combustione e il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti non deve eccedere la soglia di 2,5 kW/mq. Non può essere soggetto a pericoli di crollo e deve poter contenere in sicurezza tutti gli occupanti durante l'esodo. Molto meno stringenti sono invece i requisiti che identificano un luogo sicuro temporaneo. È difatti definito tale uno spazio a cielo aperto o compartimentato che, rispetto ad un compartimento in cui si ipotizza un primo innesco, deve permettere agli occupanti di raggiungere il luogo sicuro senza rientrare nel compartimento interessato dall'incendio.

Numero minimo di uscite indipendenti
In alcuni casi diventano meno severe le norme in base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti. Passa infatti da 150 a 200 occupanti la soglia, relativa all'affollamento dell'ambito servito, che, per densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq e valori di Rvita pari a B1, B2 e B3, fa scattare l'obbligo di prevedere almeno tre uscite indipendenti da ciascun locale dell'attività. Dunque, se prima in corrispondenza del range 151-199 occupanti, per i valori di Rvita e di densità di affollamento sopraccitati, occorrevano almeno tre uscite indipendenti, ora ne possono anche bastare due. Va ricordato che i valori di Rvita pari a B1, B2 e B3 stanno ad indicare che gli occupanti sono in stato di veglia, non hanno familiarità con l'edificio e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio varia da lenta (B1) a rapida (B3).

Corridoi ciechi
Viene riscritta la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti (filtro, a prova di fumo, etc..). La formula è scritta in modo da prendere in considerazione anche i casi in cui i tratti continui della di via d'esodo da considerare siano più di due. Viene però precisato che la lunghezza della singola porzione di corridoio cieco (ad esempio la scala, oppure ciascun corridoio di piano) non può superare i valori relativi alla massima lunghezza omessa, definiti dalle tabelle in funzione delle caratteristiche di protezione. Inoltre, al denominatore della formula viene considerata non più la somma delle massime lunghezze omesse, bensì la sommatoria delle lunghezze delle singole porzioni della via d'esodo con caratteristiche differenti. Dunque, si introduce una facilitazione, in quanto la nuova formula potrebbe consentire per i corridoi ciechi lunghezze di omissione maggiori.

Verifica di ridondanza
Le scale d'esodo a prova di fumo, aventi le caratteristiche di filtro, possono non essere sottoposte alla verifica di ridondanza (a meno che dalla valutazione del rischio non risulti il contrario), a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.

Spazio calmo
Una nota equipara i sistemi bidirezionali di comunicazione, utilizzati negli spazi calmi, agli impianti di sicurezza, sottoponendoli così alle prescrizioni comuni che riguardano tutti gli impianti di sicurezza antincendio. In particolare, anch'essi devono essere progettati, realizzati, eserciti e manutenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari vigenti. Inoltre, i sistemi bidirezionali sono soggetti alle norme che il Codice dedica agli impianti tecnologici di servizio (capitolo S.10).

Modifiche per le attività di pubblico spettacolo
Vengono introdotte modifiche puntuali al capitolo sull'esodo per preparare la regola tecnica orizzontale all'introduzione della regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (la Rtv è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 9 novembre). Ai fini del calcolo delle larghezze unitarie delle vie di esodo orizzontali, viene definito un valore specifico da considerare nel caso di Rvita pari a B1, B2, quando gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq. Tale valore, fissato in 6,20 mm/persona, fa riferimento alle attività espositive, di spettacolo o intrattenimento. Per tali attività, inoltre, attraverso integrazioni delle indicazioni contenute nelle apposite tabelle, sono introdotte specifiche larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e verticali. In particolare, per affollamento dell'ambito servito superiore a 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone/mq, la larghezza minima delle vie di esodo orizzontali e verticali è fissata in 1200 mm. Infine, ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali, anche per le attività di pubblico spettacolo e più in generale per tutti i casi con Rvita pari a B1, B2 o B3 in cui si verifica che gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq, vengono definiti i valori di larghezza unitaria in funzione del Rischio vita e del numero di piani serviti. Sempre in vista dell'introduzione della prossima Rtv, viene infine introdotta la definizione di strutture vulnerabili in condizioni di incendio (tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche, etc..).

Linee guida sulla sicurezza delle facciate
La regola tecnica orizzontale viene inoltre preparata ad accogliere la regola tecnica sulle chiusure d'ambito (trasmessa a Bruxelles lo scorso 26 ottobre). Nel frattempo, viene espunto dal Codice ogni riferimento alle linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 2013).

Distanze di separazione
Un altro importante chiarimento affidato ad una nota riguarda le distanze di separazione da prevedere in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o verso altre attività per limitare la propagazione dell'incendio. In particolare, viene specificato che dove non è interposta un'idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.

Facilitazioni per la reazione al fuoco di cavi elettrici
Un'altra importante modifica riguarda la reazione al fuoco dei cavi elettrici o di segnale. In particolare, per i cavi la classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di Irai (sistemi di rivelazione ed allarme antincendio) di livello di prestazione III o qualora la condizione d'uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (ad esempio, quando la posa è in controsoffitti non forati). Per le canalizzazioni, la classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di Irai di livello terzo di prestazione; inoltre, la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che rispettano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione.

Le modifiche alle Rtv
Diverse le modifiche apportate alle regole tecniche verticali, alcune solo formali, altre invece sostanziali. Si segnala, in particolare, che per gli uffici con numero di occupanti maggiore di 500 e non superiore a 800 non è più richiesta la protezione esterna. Le norme sulle autorimesse vengono nuovamente e puntualmente emendate. In particolare, si evidenzia un inasprimento delle misure per il controllo dell'incendio nelle autorimesse chiuse con superficie lorda compresa tra 5mila e 10mila mq, con quote dei piani comprese tra -5 e +12m in cui gli occupanti non hanno familiarità con l'edificio. In tali condizioni, infatti, non basta più prevedere la rete di idranti, ma va aggiunto un sistema automatico per il controllo o l'estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività scelti in base alla valutazione del rischio. Sempre relativamente alle autorimesse, per i montauto è richiesta l'alimentazione di sicurezza ad interruzione breve solo se la movimentazione dei veicoli avviene con occupanti a bordo. Per le scuole arriva una facilitazione attraverso la modifica della tabella contenente i parametri per la progettazione delle reti di idranti secondo la norma Uni 10779. In particolare, per le scuole con più di 800 occupanti non è più richiesta la protezione esterna se le quote dei piani sono comprese entro i 12 metri.

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