Personale

Welfare integrativo fuori dal tetto di spesa per il salario accessorio

Esulano dal perimetro le erogazioni prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione contributivo-previdenziale

di Corrado Mancini

L'articolo 82 del contratto Comparto Funzioni Locali 2019-2021 prevede che le amministrazioni discipliniano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate quelle provenienti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del Dl 98/2011.

Sull'argomento un'amministrazione comunale ha posto alla Corte dei conti, Sezione Regionale per la Liguria, un quesito inerente alla possibilità di destinare somme per il welfare integrativo anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Al riguardo, la Sezione regionale ligure, con la delibera n. 61/2023, ha precisato che esulano dal perimetro di applicazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. La Corte evidenzia che in applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG). Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con riferimento alle somme di cui all'articolo 208 del Dlgs 285/1992, ha precisato che «la spesa per la previdenza integrativa di cui all'art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell'ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l'ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale» (Sezione regionale per il Veneto, deliberazione n. 503/PAR/2017). Più di recente, anche la Sezione per la Liguria, in relazione all'articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 per il Comparto Funzioni Locali, con la deliberazione n. 27/PAR/2019, ha osservato che «le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017», stante la loro natura assistenziale e previdenziale. Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all'articolo 82 del contratto 16 novembre 2022, che disapplica e sostituisce il previgente articolo 72 del contratto 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali. Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all'aricolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo articolo 82 del Ccnl.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©